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C-2210/2020 • BVGer C-2210/2020 KI-generiert

Swiss Pension Recalculation Appeal Dismissed for Lack of Formal Objection

Geschäftsnummer C-2210/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual, receiving an old-age pension, moved to Italy and received a recalculated pension amount. The pension fund requested clarification on whether her subsequent correspondence constituted a formal objection to this recalculation. The individual stated her letters were mere observations, not an objection. The pension fund then declared her objection inadmissible for lack of substantiation, and the individual appealed. The court found that her later communications did not actually challenge the pension recalculation but rather expressed concerns about her mandatory Swiss health insurance obligations after moving to Italy. Since her appeal did not clearly challenge the pension fund's decision on the recalculated pension, her filings were deemed inadmissible, although the court acknowledged a separate, ongoing process regarding her health insurance exemption.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | assicurazione vecchiaia e superstiti, diritto alla rendita (decisione del 10 ottobre 2019)

Schlagwörter

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Rentenneuberechnung Befreiung von der Krankenversicherungspflicht Alters- und Hinterlassenenversicherung Pensionsfonds Krankenkassen Rentenpfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 116 V 356
1 PA, l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente, secondo la giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente (DTF 116 V 356 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 10 cpv. 1 OPGA

Cited as the legal basis for the requirement that an objection must contain a conclusion and a justification, which was not met by the appellant's submissions.

Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF

Cited as the legal basis for the investigating judge to decide on the non-admission of manifestly inadmissible appeals.

Art. 85bis cpv. 2 LAVS

Cited as the basis for not levying procedural costs.

Art. 85bis cpv. 2 LAVS

Cited as the basis for not awarding compensation for repeat costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-2210/2020

Sentenza del 25 giugno 2020

Composizione Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti A._______ (Italia), ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti, diritto alla rendita (decisione del 12 marzo 2020).

C-2210/2020

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

A._______, cittadina italiana, nata il (…) 1939, percepisce una rendita ordinaria di vecchiaia dal maggio 2002 (doc. 32 pag. 1 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC]),

nel settembre 2019, mese in cui ha trasferito il proprio domicilio in Italia (doc. CSC 24), l’assicurata percepiva una rendita di vecchiaia pari a fr. 2'029.- mensili (doc. CSC 32 pag. 1), con decisione del 10 ottobre 2019 la CSC, ora competente in ragione del trasferimento di A._______ all’estero, ha ricalcolato l’ammontare della rendita, attribuendole un importo di fr. 2'047.- mensili con effetto dal 1° novembre 2019 (doc. CSC 30),

tramite scritti del 26 ottobre 2019 (doc. CSC 31), 19 novembre 2019 (doc. CSC 35 pag. 1), 10 dicembre 2019 (doc. CSC 36) e 18 dicembre 2019 (doc. CSC 37 pag. 1) all’attenzione dell’autorità di prime cure e in particolare alla persona responsabile in relazione all’emanazione della decisione del 10 ottobre 2019 l’interessata ha formulato alcune osservazioni alla suddetta decisione,

con scritto dell’8 gennaio 2020 (notificato il 21 gennaio 2020, si confronti l’avviso di ricevimento dello stesso giorno [doc. CSC 42]) la CSC, in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 dell’ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA, RS 830.11), ha concesso a A._______ un termine di dieci giorni per precisare se i precitati scritti andavano considerati una vera e propria opposizione alla decisione del 10 ottobre 2019 oppure consistevano in semplici osservazioni di carattere generale (doc. CSC 38),

il 22 gennaio 2020 l’interessata, per il tramite del suo comune di residenza, ha telefonicamente comunicato alla CSC di non aver voluto fare opposizione, ma di aver inteso presentare delle osservazioni (doc. CSC 41), malgrado ciò con decisione del 12 marzo 2020 (doc. CSC 43), trasmessa tramite invio raccomandato con avviso di ricevimento e notificata il 2 aprile seguente a A._______ (si confronti avviso di ricevimento del 2 aprile 2020 sottoscritto dall’operatore delle poste italiane in ragione delle limitazioni dettate dall’emergenza Covid. 19 [doc. CSC 46]), constatato che il termine impartito all’interessata per rimediare ai vizi della “ presunta ” opposizione

C-2210/2020

era trascorso infruttuoso, la CSC non è entrata nel merito della contestazione e dichiarato l’opposizione (recte presunta opposizione) irricevibile, mediante scritti del 3/6 aprile 2020 (doc. CSC 44 e 45 pag. 3-4), notificati alla CSC e trasmessi da quest’ultima al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza (doc. CSC 47), solo parzialmente comprensibili, A._______, facendo riferimento indiretto alla decisione della CSC del

12 marzo 2020, ha formulato alcune rimostranze in relazione all’obbligo di pagare l’assicurazione sociale, senza specificare quale, malgrado fosse partita per l’Italia,

con decisione incidentale del 12 maggio 2020 (doc. TAF 5) lo scrivente Tribunale, richiamato l’art. 52 cpv. 2 e 3 PA, ha invitato l’assicurata a presentare un complemento ai succitati scritti comprendente i motivi per cui contestava la decisione dell’autorità inferiore e le sue conclusioni, tramite missiva del 28 maggio 2020 A._______ ha contestato il fatto che l’affiliazione all’assicurazione malattia obbligatoria svizzera dopo il suo rientro in Italia non è stata annullata e sostenuto che la sua assicurazione malattia (B._______) non ha considerato la disdetta da lei trasmessa e continuato a fatturarle i premi (doc. TAF 8 e allegati), constatato che, molto verosimilmente, l’assicurata non intendesse in realtà contestare la mancata entrata nel merito della presunta opposizione in relazione al calcolo della rendita di vecchiaia, il cui importo risultava peraltro superiore a quello precedentemente erogato, con missiva dell’11 giugno 2020 il Tribunale ha invitato l’Istituzione comune LAMal a comunicare l’esistenza di una procedura d’esonero dall’assicurazione malattia obbligatoria ai sensi dell’art. 2 cpv. 6 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal, RS 832.101),

il 22 giugno 2020 l’Istituzione comune LAMal ha confermato che l’interessata ha presentato domanda di esonero e di essere in attesa della prova dell’esistenza dell’assicurazione sanitaria italiana (doc. TAF 10), riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla CSC,

C-2210/2020

in virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA,

giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA,

l’oggetto impugnato è la mancata entrata nel merito da parte dell’autorità inferiore della presunta opposizione presentata contro la decisione relativa al calcolo della rendita di vecchiaia, in quanto non completata dall’interessata entro il termine impartitogli,

in virtù dell’art. 10 cpv. 1 OPGA l’opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA) deve contenere una conclusione e una motivazione, secondo l’art. 7 cpv. 1 PA (a cui rinvia l’art. 37 LTAF in relazione con l’art. 2 cpv. 4 PA) l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza, giusta l'art. 8 cpv. 1 PA, l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente, secondo la giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente (DTF 116 V 356 consid. 2b), l'impugnativa essendo ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamente a conseguire la modificazione di una decisione amministrativa da considerare nell'ambito e secondo il tema oggetto di pronunzia (sentenza del TF I 186/00 del 15 settembre 2000),

nella fattispecie dal tenore degli scritti del 3/6 aprile 2020 e del 28 maggio 2020 nonché dalla documentazione ivi annessa (doc. TAF 8 e allegati) risulta che l’assicurata non ha inteso contestare né il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia (il cui importo risulta tra l’altro più elevato del precedente) – del resto non aveva neppure inteso proporre opposizione alla decisione del 10 ottobre 2019 (doc. CSC 30) – né la mancata entrata nel merito dell’opposizione, bensì il fatto che l’affiliazione all’assicurazione malattia obbligatoria svizzera dopo il suo rientro in Italia e quindi anche il conseguente obbligo di pagare i premi non sono stati annullati nonostante la disdetta dell’assicurazione malattia da parte sua, in queste circostanze dagli scritti in questione non emerge alcuna valida e chiara dichiarazione di ricorso nei confronti della decisione su opposizione

C-2210/2020

del 12 marzo 2020 con cui la CSC non è entrata nel merito della contestazione sollevate dall’assicurata il 26 ottobre 2019 (doc. CSC 31), 19 novembre 2019 (doc. CSC 35 pag. 1), 10 dicembre 2019 (doc. CSC 36) e 18 dicembre 2019 (doc. CSC 37 pag. 1, cfr. DTF 116 V 356 consid. 2b e sentenza del 30 novembre 2001 in re L., H 78/01, consid. 2a e i riferimenti citati),

per questi motivi gli scritti 3/6 aprile sono pertanto irricevibili, la richiesta della ricorrente può essere interpretata quale domanda tendente all’esonero dall’assicurazione malattia obbligatoria svizzera ai sensi dell’art. 2 cpv. 6 OAMal, secondo cui “ a domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera ”, per statuire sull’esonero è competente l’Istituzione comune LAMal (art. 18 cpv. 2bis LAMal),

da accertamenti esperiti da questa Corte emerge che la procedura d’esonero summenzionata è già pendente dal 28 febbraio 2020 presso l’autorità precedente che ha avviato la relativa istruttoria (doc. TAF 10), pertanto non è necessario trasmettere l’incarto per competenza all’Istituzione comune LAMal,

il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF), non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si assegnano indennità per le spese ripetibili,

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2210/2020

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Gli scritti del 3/6 aprile 2020 sono irricevibili.

2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

3. Comunicazione a:

– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento; allegato doc. TAF 10)

– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato doc. TAF 10)

– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

– Istituzione comune LAMal (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

C-2210/2020

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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