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C-2104/2024 • BVGer C-2104/2024 KI-generiert

Invalidity Insurance Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Procedural Costs

Geschäftsnummer C-2104/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed an invalidity insurance decision. The court ordered the appellant to pay a procedural cost advance within 30 days. The appellant failed to pay the advance and provide proof of payment. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to non-compliance with the payment order, as per administrative procedure law.

Legislator-Regeste

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Art. 63 cpv. 4 PA, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, Art. 5 PA; Invalidity Insurance Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Procedural Costs: The court ordered the appellant to pay a procedural cost advance within 30 days. The appellant failed to pay the advance and provide proof of payment. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to non-compliance with the payment order, as per administrative procedure law.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Verfahrenskosten Kostenvorschussleistung Rechtsschutzversicherung Insolvenz des Versicherers Zahlungsnachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 cpv. 4 PA

Applied to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the requested advance on costs.

Art. 23 PA

Cited in conjunction with Art. 63 cpv. 4 PA for the inadmissibility of the appeal.

Art. 63 cpv. 1 PA

Cited for the exception of not levying court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-2104/2024

Sentenza del 2 agosto 2024

Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti A._______, (Italia), ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 4 marzo 2024 (diritto alla rendita).

C-2104/2024

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Con decisione del 4 marzo 2024 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l'invalidità inoltrata da A._______ (in seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente) il 15 maggio 2023 (doc. TAF 1).

2. Il 5 aprile 2024 l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, chiedendo di accogliere il gravame, annullare la decisione impugnata e procedere ad una più attenta e accurata valutazione del suo caso (doc. TAF 1). Con scritto del 28 aprile 2024 ha regolarizzato il gravame apportandovi la sua firma manoscritta in originale (doc. TAF 4).

3. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 17 maggio 2024 (notificata l’8 giugno 2024; estratto track & trace della posta svizzera e avviso di ricevimento postale [doc. TAF 6 e 7]), ha invitato il ricorrente a versare nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento in questione, un anticipo di CHF 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine conformemente all’art. 63 cpv. 4 PA. Il TAF ha altresì invitato l'insorgente a produrre, entro il medesimo termine, mezzi di prova attestanti che l'importo richiesto è stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

4. Il ricorrente non ha fatto fronte al pagamento dell’anticipo spese richiesto né entro il termine previsto né successivamente.

5.

5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.

C-2104/2024

5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

5. Nel caso in esame, il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è decorso infruttuoso lunedì 8 luglio 2024.

Va inoltre rilevato che l'insorgente non ha esibito alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il tempestivo versamento dell'importo di CHF 800.- conformemente a quanto indicato nella menzionata decisione incidentale del 17 maggio 2024.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l’art. 23 PA).

6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2104/2024

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-2104/2024

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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