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C-1965/2009 • BVGer C-1965/2009 KI-generiert

Disability Insurance Appeal Dismissed for Failure to Pay Legal Costs

Geschäftsnummer C-1965/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed a decision denying their disability insurance claim, seeking a partial or full disability pension. The administrative court had ordered the individual to pay a deposit for legal costs, which they failed to do. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because the payment deadline was missed.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 63 cpv. 4 PA, Art. 23 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 63 cpv. 1 PA; Disability Insurance Appeal Dismissed for Failure to Pay Legal Costs: The administrative court had ordered the individual to pay a deposit for legal costs, which they failed to do. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because the payment deadline was missed.

Schlagwörter

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Invaliditätsversicherung Kostenvorschuss Zahlungsfrist Teilklage Leistung des Kostenvorschusses Einstellung von Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 PA

Used to declare the appeal inadmissible due to the expiry of the deadline for paying the advance on costs.

Art. 63 cpv. 1 PA

Used to decide that no court costs will be levied.

Art. 6 lett. b TS-TAF

Used to decide that no court costs will be levied.

Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF

Used for the judge to decide not to enter into the merits of a manifestly inadmissible appeal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte III C-1965/2009 {T 0/2}

Sentenza del 18 giugno 2009

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del

23 febbraio 2009).

C-1965/2009

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 23 febbraio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 24 luglio 2006.

2. Il 26 marzo 2009, l'interessato ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di tre quarti di rendita AI, eventualmente di una rendita maggiore.

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.

31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del

20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.

4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del

6 aprile 2009 (ritirata il 7 aprile 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel

C-1965/2009

merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1965/2009

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. )

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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