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C-1676/2012 • BVGer C-1676/2012 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Advance Fee

Geschäftsnummer C-1676/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay a required advance of 400 Swiss francs by the deadline. The court reasoned that the notification of the interim decision to the appellant's representative was legally binding for calculating the deadline, and the appellant's claim of late receipt due to a temporary address change was irrelevant as they were responsible for informing their representative of such changes.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Advance Fee: The court reasoned that the notification of the interim decision to the appellant's representative was legally binding for calculating the deadline, and the appellant's claim of late receipt due to a temporary address change was irrelevant as they were responsible for informing their representative of such changes.

Schlagwörter

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Meldung der Adressänderung Verwaltungsgebühr nicht geleisteter Kostenvorschuss nachträglicher Rechtsvorschlag Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Steuervorbescheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 122 III 320
che questa giustificazione non è rilevante in quanto, secondo la giurisprudenza, la notifica al rappresentante è determinante per il computo dei termini di ricorso (DTF 122 III 320, consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF

Basis for declaring the appeal inadmissible due to manifest lack of admissibility.

Art. 6 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2)

Allows for the condonation of court costs in this particular case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-1676/2012

Sentenza del 16 novembre 2012

Composizione Giudice unico Francesco Parrino, Cancelliere Dario Croci Torti.

Parti A.________, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 17 febbraio 2012).

C-1676/2012

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, con decisione del 17 febbraio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità inoltrata il 30 aprile 2009 da A.________,

che in data 27 marzo 2012, A.________ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del

17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione invalidità,

che con decisione incidentale del 29 agosto 2012, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto il ricorrente di versare entro 30 giorni un anticipo dell'ammontare di 400 franchi, con comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso,

che la decisione incidentale è stata notificata al rappresentante del ricorrente in data 30 agosto 2012 come si evince dall'avviso di ricevimento firmato dal rappresentante,

che il termine è quindi scaduto il 1° ottobre 2012, tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 38 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente,

che tuttavia il ricorrente, come indicato nel suo scritto del 15 novembre 2012 su richiesta dello scrivente Tribunale (v. ordinanza del 26 ottobre

C-1676/2012

2012), ha dato l'ordine di bonifico il 3 ottobre 2012 e il pagamento di 400 franchi è pervenuto allo scrivente Tribunale il 5 ottobre seguente, che pertanto non solo l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, ma anche l'ordine di bonifico è stato dato tardivamente, che il ricorrente fa valere di avere ricevuto, per il tramite del suo rappresentante, la decisione incidentale del 29 agosto 2012 solo in data 2 ottobre 2012, per il motivo che si era provvisoriamente trasferito a un altro indirizzo,

che questa giustificazione non è rilevante in quanto, secondo la giurisprudenza, la notifica al rappresentante è determinante per il computo dei termini di ricorso (DTF 122 III 320, consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a), che il Patronato INCA era rappresentante regolare dell'interessato e che incombeva al ricorrente informarlo dei suoi cambiamenti di domicilio, che, di conseguenza, si deve applicare la comminatoria contenuta nella decisione incidentale del 29 agosto 2012 e dichiarare il ricorso inammissibile,

che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili, che le spese processuali, visto la particolarità del caso, possono essere condonate (art. 6 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) e l'anticipo versato tardivamente può essere restituito alla parte ricorrente,

che, visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per le spese ripetibili,

C-1676/2012

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile

2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato il 5 ottobre 2012 è restituito alla parte ricorrente.

3. Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

– ricorrente (atto giudiziario)

– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)

– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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