Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C-1588/2007 • BVGer C-1588/2007 KI-generiert

Applicant's Insurance Contributions vs. Namesake Dispute

Geschäftsnummer C-1588/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld a decision by the compensation fund that incorrectly attributed insurance contributions to an applicant due to confusion with a namesake. The court found that the applicant failed to provide sufficient proof that contributions attributed to her namesake, who worked in a different canton and for different companies, were actually hers, and thus upheld the original calculation of her pension benefits.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 2 LPGA, Art. 1 LAVS, Art. 59 delle, Art. 60 LPGA, Art. 153a LAVS, Art. 140 dell; Applicant's Insurance Contributions vs. Namesake Dispute: The court found that the applicant failed to provide sufficient proof that contributions attributed to her namesake, who worked in a different canton and for different companies, were actually hers, and thus upheld the original calculation of her pension benefits.

Schlagwörter

KI-generiert
Versicherungsentschädigung Pensionskassenbeitrag Versicherungsgesellschaft Leistungsberechnung Gleichartigkeit der Forderung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Rendite | decisione del 12 gennaio 2007

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 2 LPGA
Cited regarding the applicability of the LPGA to social insurance matters.
Art. 1 LAVS
Cited regarding the applicability of the LPGA to the LAVS.
Art. 59 delle
1.2 Ai sensi degli art. 59 delle LPGA e 48 cpv.
Art. 60 LPGA
Cited as the legal basis for the timeliness of the appeal.
Art. 153a LAVS
Art. 140 dell
La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
Art. 141 cpv. 3 OAVS
Cited regarding the conditions for rectifying entries in an individual account when the insured event occurs.
Art. 16 cpv. 1 LAVS
Cited regarding the statute of limitations for rectification of individual accounts.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF

Cited as the legal basis for the appeal to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited regarding the requirements for written submissions in an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 60 LPGA

Cited as the legal basis for the timeliness of the appeal.

Art. 52 PA

Cited as the legal basis for the timeliness and form of the appeal.

Art. 59 LPGA

Cited regarding the standing to appeal.

Art. 48 cpv. 1 PA

Cited regarding the standing to appeal.

Art. 31 LTAF

Cited as the legal basis for the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

Art. 5 PA

Cited as the legal basis for the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

Art. 33 e 34 LTAF

Cited as the legal basis for the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

Art. 32 LTAF

Cited regarding exceptions to the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

Art. 85bis cpv. 1 LAVS

Cited as the legal basis for the appealability of decisions from the CSC concerning old-age and survivors' insurance to the Federal Administrative Court.

Art. 1 LAVS

Cited regarding the applicability of the LPGA to the LAVS.

Art. 2 LPGA

Cited regarding the applicability of the LPGA to social insurance matters.

Art. 16 cpv. 1 LAVS

Cited regarding the statute of limitations for rectification of individual accounts.

Art. 141 cpv. 3 OAVS

Cited regarding the conditions for rectifying entries in an individual account when the insured event occurs.

Art. 140 OAVS

Cited regarding the content of individual insurance accounts.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte III C-1588/2007 {T 0/2}

Sentenza del 24 gennaio 2008

Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Johannes Frölicher, Elena Avenati-Carpani, cancelliera Paola Carcano.

Parti A._______, IT-20033 Desio, rappresentata dal Patronato INCA, vicolo Posta Vecchia 8, casella postale 1667, 6500 Bellinzona, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, Autorità inferiore.

Oggetto Assicurazioni sociali (decisione del 12 gennaio 2007)

C-1588/2007

Fatti:

A. A._______ nata Y._____, cittadina italiana, nata il 5 maggio 1941 ha formulato, in data 14 marzo 2006, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 93). Alla richiesta l'interessata ha allegato due certificati d'assicurazione (doc. 94, 95) rispettivamente con i numeri 169.41.636 e 169.41.511/2 (duplicata).

B. Nel corso dell'istruttoria, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha constatato delle differenze fra i conti individuali attualmente forniti dalle rispettive Casse di compensazione e quelli riuniti nel 1998 e in particolare modo nell'estratto del 21 aprile 1998 (doc. 104 e 105), quest'ultimo includendo diversi anni di contribuzione supplementari. Interpellate alcune Casse di compensazione, la CSC ha accertato che nella riunione dei conti del 1998 erano stati inseriti dei contributi di una persona quasi omonima della richiedente (B._______ nata Z.______), nata tuttavia l'11 gennaio 1941 (vedi doc. 130 e 136 e l'incarto cassa di quest'ultima).

Dopo aver confrontato l'incarto della richiedente con quello della sua omonima, la CSC ha proceduto al calcolo della prestazione spettante a A._______ tenendo conto della sua contribuzione, ossia: dal 1962 al 1964 e dal 1969 al 1974 (doc. 137-140).

C. In data 25 agosto 2006, la CSC ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2004. L'importo di tale prestazione, CHF 168.-- mensili dal 1° giugno 2004, è stato calcolato in base ad un periodo contributivo di 6 anni e 2 mesi, un reddito annuo determinante di CHF 11'610.-- ed una scala rendite 07. Alla terza pagina del provvedimento venivano indicati gli anni di contribuzione ed il reddito registrato (doc. 152-153).

D. Con opposizione del 12 settembre 2006, A._______, fa presente di come non le sarebbero stati accreditati contributi da lei versati dal

C-1588/2007

1965 al 1968 e nel 1975 come dall'estratto del 21 aprile 1998 che produce (doc. 157, 158).

E. Ricevuta l'opposizione, la CSC ha acquisito agli atti anche l'incarto dell'omonima ed ha promosso ulteriori ricerche. Dal momento che sul conto individuale dell'omonima B._______ (AVS 122.41.511) figurava per il 1968 un accredito di CHF 5'550.-- (4'150 + 1'400) versati dalla C._______ AG di Au (SG) che non competevano alla stessa, in quanto non ha mai preteso di aver lavorato nel Cantone di San Gallo, la CSC ha chiesto spiegazioni alla Cassa di compensazione -17- del Cantone di San Gallo (doc. 166). Quest'ultima ha confermato (doc. 176) che i contributi del 1968 apparterebbero all'opponente A._______ (AVS 169.41.636).

Inoltre, la CSC ha chiesto spiegazioni anche alla Cassa di compensazione -32- del commercio e dell'industria della Svizzera orientale (doc. 167), in quanto nel 1967 e 1968 figurano contributi versati in favore dell'omonima (B._______) da parte della D._______ AG di Au (SG). Questa Cassa di compensazione ha stabilito con comunicazione dell'8 dicembre 2006 un nuovo conto individuale in favore dell'opponente (CHF 4'900.-- nel 1967 e CHF 450.-- nel 1968; doc. 179-181).

Il 29 dicembre 2006 la stessa cassa ha completato il conto individuale a favore dell'opponente (CHF 5'550.- nel 1968; doc. 183 – 184; CHF 4'900.-- nel 1967 e CHF 450.-- nel 1968; doc. 189).

F. Mediante decisione su opposizione del 12 gennaio 2007, la CSC ha pertanto accolto parzialmente l'opposizione e assunto un nuovo provvedimento in quanto viene concessa all'assicurata A._______ una rendita mensile di CHF 192.-- (CHF 195.-- dal 01.01.2005 e CHF 201.-- dal 01.01.2007; doc. 212).

G. Con tempestivo gravame del 5 febbraio 2007, presentato innanzi al Tribunale amministrativo fédérale, A._______ rappresentata dal Patronato INCA, ha chiesto l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto alla rendita AVS secondo l'estratto del 21 aprile 1998. L'interessata dichiara in particolare di avere lavorato dal 1962 al 1965 come operaia metalmeccanica e dal 1966 al 1968 come operaia tessile.

C-1588/2007

Nelle sue osservazioni ricorsuali del 30 aprile 2007, la CSC propone la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.

Il 4 maggio 2007, il Tribunale ha invitato la ricorrente a pronunciarsi in merito alle osservazioni della Cassa, entro il 4 giugno 2007. L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica.

Con ordinanza dei 25 luglio e 26 ottobre 2007 è stata comunicata la composizione del collegio giudicante, contro la quale non è stata chiesta alcuna ricusazione entro il termine stabilito.

Diritto:

1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del

17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle Autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del

20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).

1.1 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Dal canto suo, l'art. 1 LAVS, nel tenore vigente a partire dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

1.2 Ai sensi degli art. 59 delle LPGA e 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo

C-1588/2007

annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

1.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); è pertanto necessario entrare nel merito.

2. La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 - entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 153a LAVS). Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.

3. L'oggetto dell'impugnativa concerne una presunta carenza di un periodo contributivo.

La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). Nella specie, la ricorrente sostiene che non le sarebbero stati conteggiati dei contributi dal 1962 fino al 1968.

4.

4.1 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.

C-1588/2007

4.2 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d).

5.

5.1 Nella specie, in base alle risultanze dell'amministrazione figurano i seguenti periodi contributivi a favore della ricorrente :

Anno No cassa Reddito Datori di lavoro 1962 112 1'425.-- G._______, Au 1963 112 4'425.-- G._______, Au 1964 112 2'000.-- G._______, Au 1967 32 4'900.-- D._______, Au 1968 32 450.-- D._______, Au 1968 17 5'550.-- C._______, Au 1969 17 5'603.-- C._______, Au 1970 17 7'094.-- C._______, Au 1971 17 0 C._______, Au 1971 17 5'973.-- C._______, Au

C-1588/2007

1971 32 1'814.-- E._______, Windnau 1972 32 5'975.-- E._______, Windnau 1973 17 2'609.-- F._______, Au 1974 32 7'109.-- F._______, Au

Va rilevato che in sede di opposizione, la CSC ha iscritto a favore della ricorrente i contributi versati nel 1967 e nel 1968 dalla ditta D._______ AG a Au. In un primo tempo questi contributi erano stati erroneamente attribuiti a B._______.

La ricorrente dichiara essere stata impiegata in qualità di operaia metalmeccanica dal 1962 al 1965 e come operaia tessile dal 1966 al 1968. Chiede pertanto che le vengano conteggiati i contributi indicati nel conto individuale comunicatole nel 1998. Non produce tuttavia alcun foglio paga o certificato di lavoro.

5.2 La CSC fa valere che l'estratto conto del 1998 era basato sui conti AVS di due persone omonime, A._______ nata il 5 maggio 1941 e B._______ nata l'11 gennaio 1941. La confusione fra i due conti era in particolare dovuta al fatto che nel certificato AVS della ricorrente è anche iscritto il numero AVS 169.41.511.256 della sua omonima. Per di più, per quanto concerne la lacuna contributiva degli anni 1965 e 1966, la CSC ha constatato che gli unici contributi presenti si riferiscono ad attività lucrative effettuate presso le ditte H._______ e I._______ entrambe ubicate a Locarno. Considerando che nella sua richiesta di rendita di vecchiaia l'assicurata omonima della ricorrente ha dichiarato avere effettuato un'attività lucrativa nei suddetti periodi per le ditte H._______, I._______ a Locarno e J._______ a Bienne, visto che la ricorrente non ha mai riferito di aver svolto un'attività lucrativa nel Cantone Ticino e considerando che la sua carriera si è svolta nel Cantone di San Gallo (comuni di Au e Wittenau), questi contributi non possono esserle attribuiti. Va inoltre rilevato che nel Cantone San Gallo ha lavorato Vito Bilello, marito di A._______.

5.3 Lo scrivente collegio non ha ragioni di discostarsi da tale apprezzamento. Al contrario della sua omonima, la ricorrente non ha mai fatto valere di avere lavorato a Locarno presso le ditte K._______, I._______ e a Bienne presso J._______ ma fa semplicemente riferimento agli estratti dei conti personali del 1998, indicando il tipo di attività lavorative da lei svolte. In questo ambito, si noterà che i

C-1588/2007

contributi versati nel 1965 dalla ditta K._______ alla cassa 60 in favore di B._______ fanno seguito a quelli versati nel 1964 e 1963, anni durante i quali la ricorrente abitava a San Gallo e non è plausibile che abbia lavorato contemporaneamente in questa città e a Locarno. Altresì non è verosimile che la ricorrente abbia svolto un'attività di lavoratrice tessile dal 1966 al 1968 presso la ditta I._______, visto che lavorava già a San Gallo e che la ditta I._______ è specializzata nella lavorazione di gioielli. I contributi versati da queste ditte vanno dunque attribuiti alla sua omonima che abitava Locarno e che ha continuato a lavorare per la ditta I._______ fino al 1971.

Di conseguenza, il collegio scrivente constata che l'amministrazione ha proceduto alla correzione degli estratti conto con accurata chiarezza e, vista la mancata collaborazione nel fornire nuove informazioni da parte dell'assicurata, non vede la necessità di procedere ad ulteriori investigazioni.

Il periodo contributivo ritenuto dall'amministrazione è dunque corretto.

6. In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata.

Non si prelevano spese.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Atti giudiziali)

- autorità inferiore (n. di rif. X______)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

C-1588/2007

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Francesco Parrino Paola Carcano

C-1588/2007

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: