Appeal Inadmissible Due to Non-Compliance with Procedural Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed an invalidity insurance decision but their appeal was initially declared inadmissible by the cantonal court and then transmitted to the Federal Administrative Court. The Federal Administrative Court requested the appellant to clarify if they intended to appeal to the Federal Court against the cantonal court's decision, and subsequently asked for an advance payment of legal costs. As the appellant failed to respond to either request within the specified deadlines, their appeal was declared inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 63 cpv. 4 PA, Art. 23 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 63 cpv. 1 PA; Appeal Inadmissible Due to Non-Compliance with Procedural Requirements: The Federal Administrative Court requested the appellant to clarify if they intended to appeal to the Federal Court against the cantonal court's decision, and subsequently asked for an advance payment of legal costs. As the appellant failed to respond to either request within the specified deadlines, their appeal was declared inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible due to the unsuccessful expiry of the deadline to pay the advance on presumed legal costs.
The instruction judge decides on the non-entry into the merits of manifestly inadmissible appeals.
No court costs are levied.
No court costs are levied.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C-1520/2011
Sentenza del 29 giugno 2011
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 17 gennaio 2011).
C-1520/2011
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 17 gennaio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 9 ottobre 2008.
2. Il 18 febbraio 2011, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni di B._______ mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità.
3. Con sentenza del 4 marzo 2011, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha pronunciato l'irricevibilità del ricorso e poi trasmesso gli atti di causa al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza l'8 marzo 2011.
4. Il 31 marzo 2011, il Tribunale federale ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale lo scritto del ricorrente del 15 marzo 2011, non considerandolo quale ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 4 marzo 2011.
5. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
6. Il Tribunale amministrativo federale, con scritto del 6 aprile 2011 (notificato l'8 aprile 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'estratto di La Posta Svizzera [doc. TAF 5]), ha invitato il ricorrente ad indicare, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, se intendeva inoltrare un ricorso dinanzi al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 4 marzo 2011, con la precisazione che,
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scaduto infruttuoso il termine, questo Tribunale avrebbe provveduto ad esaminare la fattispecie. Il termine è scaduto infruttuoso.
7. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 20 maggio 2011 (notificata il 23 maggio 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'estratto di La Posta Svizzera [doc. TAF 6]), ha quindi invitato il ricorrente a versare, entro il 20 giugno 2011, un anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con la comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
8. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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