Administrative Court Strikes Entry Ban Case Due to Free Movement Agreement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Administrative Court dismissed a case concerning an entry ban after the Federal Migration Office withdrew its decision due to the impending entry into force of the Agreement on the Free Movement of Persons. The court reasoned that the appeal became moot upon the withdrawal of the decision and the case could therefore be struck from the register. Although no court costs were levied, the court awarded CHF 800 to the appellant for reasonable legal expenses, considering the complexity and workload of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 58 cpv. 1 PA, Art. 58 cpv. 3 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, Art. 63 cpv. 1 PA; Administrative Court Strikes Entry Ban Case Due to Free Movement Agreement: The court reasoned that the appeal became moot upon the withdrawal of the decision and the case could therefore be struck from the register. Although no court costs were levied, the court awarded CHF 800 to the appellant for reasonable legal expenses, considering the complexity and workload of the case.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to strike the case from the court rolls because the appeal became devoid of object.
States that no court costs shall be charged to the lower authority or federal authorities which promote the appeal and lose.
Used to determine the amount of recoverable costs awarded to the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III C-1483/2009
{T 0/2}
Decisione del 21 aprile 2009
Composizione Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, Romania, patrocinata dall'avvocato Marco Garbani, via Golino, 6654 Cavigliano, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Divieto d'entrata.
C-____/____
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 18 novembre 2008, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera valida fino al 17 novembre 2011,
che in data 6 marzo 2009, lonela Pasan ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, che in particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, che giusta l'art. 58 cpv. 1 PA l'autorità inferiore può, fino all'invio della risposta, riesaminare la decisione impugnata, che quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58 cpv. 3 PA),
che l'8 aprile 2009, l'UFM ha annullato la propria decisione del 18 novembre 2008, vista l'imminente entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), che il ricorso è divenuto privo d'oggetto per effetto dell'annullamento della detta decisione e la causa può essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF,
C-____/____
che se una causa diviene priva d’oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento la rende priva d’oggetto (art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che se una causa diviene priva d’oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 63 cpv. 1 PA e art. 5 TS-TAF),
che giusta l'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono,
che nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali, che nel caso in esame l'interessata è patrocinata. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolta, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento alla ricorrente di un'indennità di fr. 800.- a titolo di spese ripetibili appaia equa.
C-____/____
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. È preso atto della revoca della decisione del 18 novembre 2008 e la procedura è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. L'autorità inferiore verserà alla ricorrente un importo di fr. 800.- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. _______ di ritorno)
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Data di spedizione: