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A-1916/2011 • BVGer A-1916/2011 KI-generiert

Federal Administrative Court: Court Costs and Legal Expenses Following Partial Appeal Success

Geschäftsnummer A-1916/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court was asked to rule on court costs and reimbursement of expenses. This followed a prior federal tribunal ruling that partially overturned the administrative court's decision, which had initially annulled a customs duty assessment due to a lack of proof of receipt of origin certificates. The federal tribunal confirmed the partial validity of the assessment, requiring the administrative court to reconsider the costs. The administrative court, acknowledging the partial success of the initial appeal, ordered the appellant to bear 500 Swiss francs in court costs while awarding them 1,000 Swiss francs in legal expenses from the customs authority, reflecting their partial victory.

Legislator-Regeste

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Art. 64 cpv. 1 PA, Art. 7 cpv. 2 TS-TAF, Art. 6 lett. b TS, Art. 7 cpv. 1 TS-TAF, Art. 42 LTF, art. 63 cpv. 1 PA; Federal Administrative Court: Court Costs and Legal Expenses Following Partial Appeal Success: This followed a prior federal tribunal ruling that partially overturned the administrative court's decision, which had initially annulled a customs duty assessment due to a lack of proof of receipt of origin certificates. The federal tribunal confirmed the partial validity of the assessment, requiring the administrative court to reconsider the costs. The administrative court, acknowledging the partial success of the initial appeal, ordered the appellant to bear 500 Swiss francs in court costs while awarding them 1,000 Swiss francs in legal expenses from the customs authority, reflecting their partial victory.

Schlagwörter

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Verwaltungskosten Kostenvorschuss Zollabgabe prozessleitende Verfügungen Teilentscheid allternative Verfahren zur Streitbeilegung Dogane

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 cpv. 1 PA

Applied to determine the allocation of procedural costs in a case with partial success.

art. 2 cpv. 1 prima frase TS-TAF

Applied in conjunction with other provisions to determine procedural costs.

art. 4 TS-TAF

Applied in conjunction with other provisions to determine procedural costs.

art. 64 cpv. 1 PA

Applied to grant reimbursement of expenses to the partially successful appellant.

art. 7 cpv. 2 TS-TAF

Used to reduce the reimbursement of expenses proportionally due to partial success.

art. 6 lett. b TS-TAF

Justification for not levying procedural costs for the current decision.

art. 7 cpv. 1 TS-TAF

Justification for not awarding reimbursement of expenses for the current decision.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte I A-1916/2011

Sentenza del 9 giugno 2011

Composizione Giudice Markus Metz (presidente del collegio), giudice Pascal Mollard e giudice Daniel de Vries Reilingh;

cancelliera Frida Andreotti.

Parti A._______ SA, patrocinata dall'avv. …, ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Decisione sulle spese di procedura e ripetibili.

A-1916/2011

Visto:

la decisione 20 giugno 2008 resa dalla Direzione di circondario delle dogane di Lugano concernente l'esazione posticipata di contributi nei confronti della A._______ SA per l'importo complessivo di fr. 3'233.85, confermata su ricorso dalla Direzione generale delle dogane il 3 ottobre 2008,

il ricorso 3 novembre 2008 interposto dalla A._______ SA davanti al Tribunale amministrativo federale contro la predetta decisione, la sentenza A-6956/2008 del 3 giugno 2010 resa dal Tribunale amministrativo federale che ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata, siccome, in sunto, non essendo stata comprovata la ricezione delle richieste di verifica inerenti i due certificati d'origine in esame da parte delle competenti autorità cinesi, si giustificava l'annullamento dell'esazione contestata,

il ricorso 7 luglio 2010 interposto dalla Direzione generale delle dogane dinanzi al Tribunale federale contro la predetta sentenza, la decisione del Tribunale federale 2C_577/2010 resa il 28 marzo 2011 per mezzo della quale l'Alta Corte ha ammesso parzialmente il ricorso, annullando la sentenza impugnata per quanto concerne il certificato d'origine modulo A n. … del 28 marzo 2006 e confermando quindi la percezione posticipata dei relativi tributi pari a fr. 1'678.40, sancendo altresì che il Tribunale amministrativo federale avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente sulla ripartizione degli oneri processuali per la procedura svoltasi dinanzi ad esso,

e considerato:

che a seguito dell'annullamento parziale da parte del Tribunale federale della predetta decisione di cui al numero di ruolo A-6956/2008, allo scrivente Tribunale incombe il compito di statuire sugli oneri processuali per il procedimento ivi trattato,

che alla luce della decisione del Tribunale federale, il ricorso depositato dalla A._______ SA davanti allo scrivente Tribunale deve essere ammesso solo parzialmente, vale a dire circoscritto all'esazione

A-1916/2011

posticipata di tributi per fr. 1'678.40 derivanti dal certificato d'origine modulo A n. … (consid. 5),

che il Tribunale federale ha posto a carico della Confederazione (Amministrazione federale delle dogane) e della A._______ SA, in ragione di metà ciascuno, fr. 2'000.-- a titolo di spese giudiziarie per la procedura svoltasi dinanzi ad esso; che ha altresì stabilito che la Confederazione (Amministrazione federale delle dogane) dovrà versare alla A._______ SA fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili ridotte della sede federale,

che, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame da parte dell'Alta Corte, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 della Legge federale del

20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e degli artt. 2 cpv. 1 prima frase e 4 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali fissate in fr. 500.-- sono poste a carico della A._______ SA; che ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio tale importo verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.- da lei versato il 13 novembre 2008 e che la rimanenza le verrà quindi restituita, previa indicazione delle coordinate bancarie, che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato; che la A._______ SA ha agito nella procedura di cui al numero di ruolo A- 6956/2008 davanti allo scrivente Tribunale facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Canton Ticino; che con riferimento all'art. 7 e segg. TS-TAF, in particolare all'art. 7 cpv. 2 TS-TAF che prevede una riduzione in proporzione delle spese ripetibili nel caso di vincita solo parziale di una parte, l'autorità inferiore verserà alla A._______ SA l'importo di fr. 1'000.-- (inclusa IVA e disborsi) a titolo di ripetibili per la predetta procedura di ricorso, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio,

che non vengono prelevate né spese di procedura (cfr. art. 6 lett. b TS- TAF), né accollate ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF) per la presente decisione,

A-1916/2011

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Le spese processuali relative alla decisione A-6956/2008 del 3 giugno 2010 per un importo di fr. 500.-- sono poste a carico dalla A._______ SA.

Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale ammontare verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.-- da lei versato. La somma rimanente di fr. 500.-- verrà restituita alla ricorrente, previa indicazione delle sue coordinate bancarie.

2.

La Confederazione (Amministrazione federale delle dogane)

corrisponderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'000.-- (inclusa IVA e disborsi) a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso davanti allo scrivente Tribunale di cui al numero di ruolo A-6956/2008, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio.

3.

Non si prelevano spese processuali per la presente decisione, né vengono assegnate indennità per ripetibili.

4.

Comunicazione a:

– ricorrente (atto giudiziario),

– autorità inferiore (atto giudiziario).

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Markus Metz Frida Andreotti

Rimedi giuridici:

contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine

A-1916/2011

di 30 giorni dalla sua notificazione (artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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