Acquittal for Attempted Bank Note Importation Due to Lack of Intent
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court acquitted the defendant of attempted importation of bank notes without the intent to counterfeit, ruling that the evidence did not establish the necessary intent. While the facsimile bank notes were confiscated and ordered destroyed, the court determined that no criminal offense had been committed and therefore allocated the procedural costs to the Confederation.
Legislator-Regeste
AmtlichImportazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione;;Importazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione;;Importazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione;;Importazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione
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KI-generiertThis provision was used to acquit the defendant of the charge of attempted importation of counterfeit bank notes, coins, or official stamps without intent to counterfeit.
This provision was used to order the confiscation and destruction of the 559 facsimile banknotes.
This provision was cited to allow the defense counsel to challenge the decision on their indemnity.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’inc arto : SK.2025.32
Sentenza del 12 giugno 2026
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Pierluigi Pasi,
Giudice unico,
Cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,
contro
A., difeso dall'avv. di fiducia John Dell'Oro,
Oggetto Importazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo
ufficiali senza fine di falsificazione
SK.2025.32
La Corte pronuncia:
1. A. è prosciolto dall’accusa di tentata importazione di biglietti di banca, monete o valori
di bollo ufficiali senza fine di falsificazione (art. 243 cpv. 1 in combinato disposto con
l’art. 250 CP e 22 CP).
2. Le 559 banconote facsimile sono confiscate e distrutte (art. 249 cpv. 2 CP).
3. Le spese procedurali, pari a CHF 1'500.–, sono poste a carico della Confederazione.
4. La Confederazione verserà un’indennità di CHF 5’473.– (IVA compresa) all’avv. John
Dell'Oro.
Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza in seduta pubblica comunicandone i consi-
derandi essenziali.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico Il Cancelliere
Intimazione del dispositivo a:
− Avv. John Dell'Oro (brevi manu)
− Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni (atto
giudiziale)
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
− Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (raccomandata)
SK.2025.32
Informazione sui rimedi giuridici
Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva
superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP, un trattamento secondo l’articolo 59 CP oppure
una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di
sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte
lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv.
2 CPP).
Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale
L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipen-
denti. L’appello va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione
della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia,
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla
notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa
se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di
primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere preci-
sato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale,
eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’ina-
deguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Rimedi giuridici del difensore d'ufficio e del difensore di fiducia
In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale
(art. 135 cpv. 3 CPP).
Il difensore di fiducia può impugnare la decisione che stabilisce l’indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili
contro la decisione finale (art. 429 cpv. 3 CPP).
Rispetto dei termini
Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale
oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera op-
pure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).