Accusation Decree Upheld After Timely Withdrawal of Opposition
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAfter an accusation decree was issued, the accused opposed it and requested an interrogation. Following the interrogation, the prosecution confirmed the decree. Subsequently, the accused withdrew their opposition before any trial hearing. The court accepted the withdrawal, finding it timely and valid, thus rendering the accusation decree final and enforceable. Consequently, the case was removed from the court's docket, and the accused was ordered to bear the costs of the proceedings.
Legislator-Regeste
AmtlichRitiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP);;Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP);;Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP);;Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP)
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KI-generiertCited as the basis for allowing the withdrawal of the opposition until the conclusion of the pleadings.
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Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell'inc arto : SK.2024.38
Decreto del 2 ottobre 2024 Corte penale
Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Aline Talleri
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,
contro
A., difeso dall'avv. di fiducia Nikolas Atasayar,
Oggetto Ritiro dell’opposizione al decreto d’accusa (art. 356 cpv.
3 CPP)
Visti:
− il decreto d'accusa del 16 aprile 2024 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. concernente il reato di violazione per negligenza del divieto di circolazione (art. 88 cpv. 3 in combinato disposto con il cpv. 1 LNA e l’art. 7 LNA);
− l'opposizione al decreto d’accusa del 16 aprile 2024 formulata da A. in data 26 aprile 2024, il quale ha chiesto di essere interrogato dal MPC;
− lo scritto del 3 luglio 2024, mediante il quale il MPC, dopo avere interrogato l’imputato in data 17 giugno 2024, ha confermato il decreto d'accusa in questione e lo ha trasmesso a questa Corte per giudizio (art. 356 cpv. 1 CPP);
− la registrazione, della causa, da parte della Corte penale, con il numero di ruolo SK.2024.38;
− lo scritto del 1° ottobre 2024, mediante il quale A. ha ritirato la propria opposizione al decreto d'accusa del 16 aprile 2024.
Considerato:
− che, se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1 CPP);
− che giusta l'art. 356 cpv. 3 CPP l'opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe;
− che il ritiro dell'opposizione è possibile solo quando il ministero pubblico ha deciso di confermare il decreto d’accusa. Non è, per contro, più possibile quando il pubblico ministero abbia già emanato il decreto d'abbandono oppure l'atto d'accusa (cfr. GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 11 ad art. 356 CPP);
− che, nella presente fattispecie, il MPC, a seguito dell’opposizione, ha confermato il decreto d'accusa del 16 aprile 2024 emesso nei confronti di A. ai sensi dell'art.
355 cpv. 3 lett. a CPP;
SK.2024.38
− che il ritiro dell’opposizione è stato trasmesso il 1° ottobre 2024, poco tempo dopo l’apertura del procedimento presso questo tribunale e prima della tenuta del dibattimento, che non era stato ancora fissato;
− che, per queste ragioni, il ritiro dell'opposizione è tempestivo e valido;
− che tale ritiro è definitivo e, di conseguenza, il decreto d’accusa diventa sentenza passata in giudicato (cfr. GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP);
− che la causa SK.2024.38 viene, pertanto stralciata dal ruolo;
− che, in base alla dottrina, se il ritiro dell'opposizione avviene dopo la trasmissione degli atti al tribunale di primo grado giusta l'art. 356 cpv. 1 CPP, questo comporta l'accollamento dei costi al soggetto che ha dichiarato il ritiro dell'opposizione (cfr.
decreto del Tribunale penale federale SK.2024.20 del 23 aprile 2024; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, tesi di laurea friburghese, 2012, pag. 626; GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP);
− che A., dato il ritiro della sua opposizione, risulta soccombente e deve sopportare le spese processuali cagionate (G. GILLIÉRON/M. KILLIAS, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP);
− che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 422 e segg. CPP e art. 73 LOAP unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, visto lo stato della procedura e dell'esame condotto, al minimo edittale di CHF 200.–.
SK.2024.38
Per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. La causa SK.2024.38 è stralciata dal ruolo, a seguito del ritiro dell’opposizione.
Di conseguenza, il decreto d'accusa del 16 aprile 2024 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione nei confronti di A. è esecutivo.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.– per la presente procedura è posta a carico di A.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
SK.2024.38
Intimazione (atto giudiziale) a: − Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni − Avv. Nikolas Atasayar
Dopo il passaggio in giudicato il decreto sarà comunicato a: − Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv.
1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Rispetto dei termini
Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale
oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv.
2 CPP).
Spedizione: 2 ottobre 2024
SK.2024.38