Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2024.40 • BStGer RR.2024.40 KI-generiert

Company Withdraws Appeal in International Judicial Assistance Case, Still Liable for Costs

Geschäftsnummer RR.2024.40
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A company appealed a decision by the public prosecutor's office to transmit bank documentation to Italy pursuant to a request for international judicial assistance. The company subsequently withdrew its appeal. The court noted that withdrawal of an appeal generally results in the appellant being considered the losing party and liable for costs. Despite the withdrawal occurring early in the proceedings and before the opposing party submitted observations, the court ordered the company to pay a reduced court fee of CHF 500 due to the administrative work incurred.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Schlagwörter

KI-generiert
Verwaltungsgebühr internationale Amtshilfe Zahlungsbefehl Parteientschädigung Umzugskosten Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 63 cpv. 1 PA

Used to establish the general rule that the appeal authority usually charges costs to the losing party.

art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP

Applied by reference, establishing that art. 63 cpv. 1 PA is applicable in this proceeding.

art. 63 cpv. 5 PA

Used to determine the amount of the fee based on the circumstances of the case, particularly the withdrawal of the appeal.

art. 73 cpv. 2 LOAP

Applied by reference, contributing to the determination of the fee amount.

art. 5 RSPPF

Cited as part of the legal basis for fixing the fee.

art. 8 cpv. 3 RSPPF

Cited as part of the legal basis for fixing the fee.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2024.40

Sentenza del 13 maggio 2024 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, 6900 Lugano,

rappresentata dall'avv. Rosa Maria Cappa

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti:

- la decisione di chiusura del 12 marzo 2024, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito a una domanda di assistenza presentata dall’Italia, ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante di svariata documentazione concernente una relazione bancaria intestata ad A.

SA (v. act. 1.2);

- il ricorso del 12 aprile 2024 dinanzi a questa Corte, con il quale A. SA ha postulato l’annullamento della suddetta decisione (v. act. 1);

- lo scritto del 15 aprile 2024, con il quale questa Corte ha invitato la ricorrente a versare un anticipo delle spese di fr. 5'000.– entro il 26 aprile (v. act. 3), termine poi prorogato, su richiesta della ricorrente, al 6 maggio 2024 (v. act. 5);

- lo scritto datato 6 maggio 2024, con cui la ricorrente ha dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 6).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 6 maggio 2024, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);

- che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii);

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio embrionale della procedura, prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osservazioni, cagionando contenuti, ma non esigui, oneri di lavoro per la cancelleria del Tribunale;

- che l'emolumento posto a carico della ricorrente va quindi fissato a fr. 500.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;

RS 173.713.162).

.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico della ricorrente.

Bellinzona, 14 maggio 2024

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Rosa Maria Cappa

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il

rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).