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RR.2022.84 • BStGer RR.2022.84 KI-generiert

International Judicial Assistance: Withdrawal of Appeal and Fee Imposition

Geschäftsnummer RR.2022.84
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court acknowledged the withdrawal of an appeal concerning international judicial assistance in a criminal matter, specifically the seizure of assets requested by Italy. The court reasoned that a withdrawal generally results in the appellant being considered the losing party, and despite the early stage of the proceedings, some work had been incurred by the court's registry, thus a reduced court fee of CHF 500 was imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Schlagwörter

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Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtshilfe in Zivilsachen internationale Zuständigkeit Gutachterentschädigung Parteientschädigung Pfändungsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 cpv. 1 PA

Cited to establish that the court, as a rule, charges procedural costs to the losing party.

Art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP

Cited as a basis for the applicability of Art. 63 cpv. 1 PA.

Art. 63 cpv. 5 PA

Cited as a basis for fixing the costs to be borne by the appellant.

Art. 73 cpv. 2 LOAP

Cited as a basis for fixing the costs to be borne by the appellant.

Art. 5 RSPPF

Cited as a basis for fixing the costs to be borne by the appellant.

Art. 8 cpv. 3 RSPPF

Cited as a basis for fixing the costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2022.84 Procedura secondaria: RP.2022.21

Sentenza del 7 giugno 2022 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dagli avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Visti:

- le due decisioni del 10 maggio 2022, con le quali il Ministero pubblico della Confederazione, nell’ambito di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (DDA), ha sequestrato la relazione n. 1 presso la banca B., intestata ad A., nonché la polizza n. 2 presso

C. AG, di cui il predetto è parte contraente e assicurata (v. act. 1.15);

- il ricorso presentato il 18 maggio 2022 dinanzi a questa Corte, con il quale A.

ha postulato l’annullamento delle summenzionate decisioni (v. act.1);

- lo scritto del 24 maggio 2022, con il quale questa Corte ha invitato il ricorrente a versare un anticipo delle spese di fr. 4'000.– entro il 7 giugno 2022 (v. act.

3);

- lo scritto datato 2 giugno 2022, con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 4).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 2 giugno 2022, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);

- che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerato parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii;

BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio embrionale della procedura, prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osservazioni, cagionando contenuti, ma non esigui, oneri di lavoro per la cancelleria del Tribunale;

- che l'emolumento posto a carico del ricorrente va quindi fissato a fr. 500.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 8 giugno 2022

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Stefano Pizzola e Maricia Dazzi,

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il

rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).