Swiss Federal Criminal Court: Withdrawal of Appeal in International Mutual Legal Assistance Case (Brazil)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Criminal Court acknowledged the withdrawal of an appeal concerning international mutual legal assistance in a criminal matter with Brazil. The appeal was lodged against a decision ordering the transmission of banking documentation related to an investigation into corruption and money laundering. Following the appellants' decision to withdraw their appeal, the court dismissed the case and ordered the appellants to jointly bear the costs of CHF 500, considering that their withdrawal occurred early in the proceedings.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to establish the general rule that procedural costs are borne by the losing party, which was applied by analogy to the withdrawing party.
Cited as the basis for applying the Federal Act on Administrative Procedure (PA) to the case, including its cost provisions.
Used to determine the amount of costs to be levied when a party withdraws their appeal.
Cited in conjunction with cost provisions to determine the applicable fees and expenses.
Used to set the specific amount of the justice fee for the proceedings.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2021.87-89
Sentenza del 25 giugno 2021 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
3. C. INC., tutti rappresentati dall'avv. Hervé Crausaz,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Ritiro del ricorso
Visti:
- la decisione del 30 giugno 2020, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) è entrato nel merito di una domanda di assistenza del 27 maggio 2020 presentata dal Ministério Público Federal, Procuradoria da República em São Paolo (Brasile) nell’ambito di un procedimento penale condotto nei confronti di B. e A. per i reati di corruzione passiva (art. 317 CP/BR), corruzione attiva (art. 333 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 legge n. 9.613/1998) e organizzazione criminale (art. 2 legge n. 12.850/2013)
(v. act. 1.1);
- la decisione di chiusura del 21 aprile 2021, con la quale il MP-TI ha accolto la predetta domanda di assistenza, ordinando la trasmissione all’autorità rogante di svariata documentazione concernente una relazione bancaria presso la banca D., Ginevra, intestata alla società C. Inc. (v. act. 1.2);
- il ricorso presentato il 25 maggio 2021 da B., A. e C. Inc. avverso tali decisioni, con cui hanno postulato in sostanza l’annullamento delle stesse (v. act. 1);
- l'invito a versare un anticipo delle spese e a produrre determinati documenti del 26 maggio 2021 (v. act. 3);
- lo scritto datato 22 giugno 2021, con cui i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 5).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 22 giugno 2021, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in simili circostanze gli insorgenti vanno considerati parti soccombenti giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, nel termine prorogato per l'inoltro dell'anticipo delle spese e prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osservazioni, cagionando contenuti, ma comunque esistenti, oneri di lavoro della cancelleria del Tribunale;
- che l'emolumento posto a carico dei ricorrenti in solido va quindi fissato a fr. 500.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Bellinzona, 25 giugno 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Hervé Crausaz
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).