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RR.2020.84 • BStGer RR.2020.84 KI-generiert

Moot appeal regarding international judicial assistance for organized crime investigation.

Geschäftsnummer RR.2020.84
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case involved an international judicial assistance request from Italy for evidence related to an investigation into organized crime and money laundering. The prosecutorial authority initially ordered the delivery of bank account documentation belonging to a company in liquidation. However, the prosecutorial authority later re-examined its decision and decided not to transmit all the requested documentation, specifically excluding the company's bank account details. The court found that this re-examination occurred within the legally permitted timeframe, rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the case from the roll, ordered the return of the company's advance payment, and awarded the company legal costs against the prosecutorial authority.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria in meteria penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA).;;Assistenza giudiziaria in meteria penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA).;;Assistenza giudiziaria in meteria penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA).;;Assistenza giudiziaria in meteria penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA).

Schlagwörter

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Geldwäschereiuntersuchung Organisiertes Verbrechen Normenkontrolle Rechtshilfebehörde Kostenvorschuss Fall des Ausschlusses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 58 PA

The court took note of the annulment of part of the contested decision by the lower authority, rendering the appeal moot, as per this article on the review of the contested decision.

art. 63 cpv. 1 PA

This article, regarding costs following the outcome, was cited in relation to the decision to refrain from levying costs.

art. 64 cpv. 1 PA

This article, concerning costs following the outcome, was cited in relation to the decision to refrain from levying costs.

art. 63 cpv. 2 PA

This provision justified not charging the public prosecutor's office with legal costs after their decision was amended.

art. 64 cpv. 2 PA

This article was applied to award costs to the appellant from the public prosecutor's office.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2020.84

Sentenza del 15 maggio 2020 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata dall'avv. Maurizio Pagliuca, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA)

Visti:

- la domanda di assistenza giudiziaria presentata in data 22 marzo 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (Italia) nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti, fra gli altri, di B., alias C., per associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP/I);

- la decisione di chiusura del 19 febbraio 2020 emessa dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI), con la quale è stata disposta la consegna all’autorità rogante della documentazione concernente, fra le altre, la relazione n. 1 presso la banca D. (ex banca E.) intestata alla ricorrente (v. act.

1.3);

- il ricorso del 17 marzo 2020 interposto da A. SA in liquidazione presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (v. act. 1);

- la risposta dell’8 aprile 2020 presentata dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) (v. act. 5);

- la risposta del 16 aprile 2020, con la quale il MP/TI ha informato la Corte di rinunciare a trasmettere all’autorità rogante l’integralità della documentazione riguardante la relazione n. 1 procedendo allo stralcio del punto 2. d) della decisione di chiusura 19 febbraio 2020 e informandone il rappresentante della ricorrente (v. act. 6);

- lo scritto del 17 aprile 2020, con il quale la ricorrente ha accolto favorevolmente tale riesame della decisione impugnata (v. act. 8).

Considerato:

- che in virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale;

- che in questo ambito la procedura di ricorso è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

- che il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP);

- che giusta l'art. 58 PA, l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2);

quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3);

- che in merito all'interpretazione di tale disposizione, dottrina e giurisprudenza hanno precisato che il riesame di una decisione può avvenire sino alla scadenza dell'ultimo termine entro il quale l'autorità inferiore è stata invitata a prendere posizione (v. PFLEIDERER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ediz. 2016, n. 24 ad art. 58 PA e referenze citate);

- che in concreto, con la sua risposta del 16 aprile 2020, il MP/TI ha dichiarato di rinunciare a trasmettere all’autorità rogante l’integralità della documentazione riguardante la relazione n. 1 presso la banca D. (ex banca E.) intestata alla ricorrente, procedendo allo stralcio del punto 2. d) della decisione impugnata;

- che il riesame della decisione di chiusura da parte del MP/TI è avvenuto in tempo utile, ovvero entro l'ultimo termine assegnatogli da questa Corte per prendere posizione;

- che questo Tribunale prende atto dell’annullamento del punto 2. d) della decisione impugnata concernente la relazione bancaria della ricorrente;

- che di conseguenza il presente procedimento è divenuto senza oggetto e la causa deve pertanto essere stralciata dal ruolo;

- che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 e 64 cpv. 1 PA;

KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, pag. 409 e 412, con riferimenti giurisprudenziali);

- che ai fini della determinazione delle spese processuali, il MP/TI, nel quadro della presente procedura, a seguito della modifica della decisione – da interpretarsi quale acquiescenza – è da considerare parte soccombente (v. BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.);

- che al MP/TI non possono tuttavia essere addossate le spese processuali, motivo per cui si rinuncia al prelievo delle stesse (art. 63 cpv. 2 PA);

- che l'importo di fr. 5'000.– versato dalla ricorrente a titolo di anticipo delle spese deve esserle restituito dalla cassa del Tribunale penale federale;

- che nei procedimenti dinanzi al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF); l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Davanti alla Corte dei reclami penali, se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF);

- che nella fattispecie, con il suo scritto del 17 aprile 2020, la ricorrente ha postulato l’assegnazione di congrue ripetibili, senza allegare alcuna nota d’onorario attestante l’effettivo dispendio orario (v. act. 7);

- che a fronte di quanto precede, nel caso concreto, si giustifica di fissare in favore della ricorrente un'indennità di fr. 2'000.– (IVA inclusa), la quale è messa a carico del MP/TI (v. art. 64 cpv. 2 PA).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è divenuto privo d’oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo.

2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 5'000.–.

3. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di fr. 2’000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 18 maggio 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Maurizio Pagliuca

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).