Late Appeal in Russia Mutual Legal Assistance Case Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an appeal regarding international mutual legal assistance to Russia because it was filed late. The appellate court found that the appeal was submitted after the 30-day deadline, which began upon notification of the decision to the appellant's legal representative. The court clarified that COVID-19 related suspensions of deadlines did not apply to international mutual legal assistance proceedings. As a result, the appellant was ordered to pay the court costs, though a portion of the advance payment was to be returned.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 AIMP, Art. 37 cpv. 2 LOAP, Art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, Art. 80k AIMP, Art. 12 cpv. 1 AIMP, Art. 1 cpv. 1 dell; Late Appeal in Russia Mutual Legal Assistance Case Dismissed: The appellate court found that the appeal was submitted after the 30-day deadline, which began upon notification of the decision to the appellant's legal representative. The court clarified that COVID-19 related suspensions of deadlines did not apply to international mutual legal assistance proceedings. As a result, the appellant was ordered to pay the court costs, though a portion of the advance payment was to be returned.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to charge the costs of the proceedings to the unsuccessful appellant.
Used to determine the court fee based on the Federal Criminal Court's fee regulation.
Referenced in conjunction with the RSPPF to determine the court fee.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2020.100
Sentenza dell’8 maggio 2020 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Hugo Haab,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Russia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Visti:
- la decisione di chiusura del 13 marzo 2020 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 12 settembre 2018 presentata dalla Procura generale della Federazione Russa (v. act. 1.2);
- l'avviso de La Posta relativo alla notifica della decisione all’avv. Roberto Haab, patrocinatore di A. avvenuta il 17 marzo 2020 (v. act. 1.3);
- il ricorso del 17 aprile 2020 interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (v. act. 1).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv.
2 LOAP);
- che in questo campo la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni (art. 80k AIMP);
- che la notifica all'avente diritto residente in Svizzera determina il punto di partenza del termine di ricorso;
- che, come indicato nell’avviso de La Posta, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del ricorrente il 17 marzo 2020 (v. act. 1.3), fatto confermato anche nel gravame (v. act. 1, pag. 3);
- che il termine per inoltrare ricorso scadeva quindi il 16 aprile 2020;
- che va precisato che, non essendo le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini applicabili in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (v. art. 12 cpv. 1 AIMP), l’ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19), in vigore dal 21 marzo sino al 19 aprile 2020 (RS 173.110.4), non è qui applicabile (v. anche art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza);
- che, inoltrato il 17 marzo 2020, il ricorso è tardivo e dunque inammissibile;
- che, in quanto soccombente data l’irricevibilità del ricorso, al ricorrente vanno addossate le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA);
- che la tassa di giustizia è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, e ammonta in concreto a fr. 300.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'700.–.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.– è messa a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'700.–.
Bellinzona, 8 maggio 2020
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Hugo Haab
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).