Withdrawal of Appeal Over Shares Transmission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court acknowledged the withdrawal of an appeal against a decision by the Public Prosecutor's Office of the Canton of Ticino to transmit 100 bearer shares to Italian authorities as part of an international mutual legal assistance request. The court ruled that the appellants were considered the losing party due to their withdrawal and were ordered to jointly pay a court fee of CHF 500, considering the initial stage of the proceedings and the limited work incurred.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to establish that the appeal is considered lost due to the withdrawal of the appeal.
Used to set the costs charged to the appellants.
Used in conjunction with other provisions to set the costs.
Used in conjunction with other provisions to set the costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2018.336-337
Sentenza del 15 gennaio 2019 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Vicepresidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA,
B., entrambi rappresentati dall'avv. Stefano Camponovo, Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Ritiro del ricorso
Visti:
- la decisione di chiusura del 27 novembre 2018, con la quale il Ministero Pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) ha accolto la domanda di assistenza internazionale del 21 giugno 2016, completata il 19 gennaio 2017, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna (Italia), ordinando la trasmissione a quest'ultima di "100 azioni al portatore da fr. 1'000.– cadauna, suddivise in 28 certificati azionari, numerati da 1 a 100", della A. SA (v. act. 1.2);
- il ricorso presentato il 21 dicembre 2018 da A. SA e B. avverso tale decisione, con cui essi hanno postulato in sostanza l’annullamento della stessa (v. act.
1);
- l'invito a versare un anticipo delle spese del 27 dicembre 2018 (v. act. 3);
- lo scritto datato 11 gennaio 2019, con cui i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il loro gravame (v. act. 4).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta dell'11 gennaio 2019, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il loro ricorso;
- che in simili circostanze gli insorgenti vanno considerati parti soccombenti giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, nel termine per l'inoltro dell'anticipo delle spese e prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a formulare le proprie osservazioni, cagionando contenuti, ma comunque presenti, oneri di lavoro della cancelleria del Tribunale;
- che l'emolumento posto a carico dei ricorrenti in solido va quindi fissato a fr. 500.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Bellinzona, 15 gennaio 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Vicepresidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Camponovo
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).