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RR.2018.26 • BStGer RR.2018.26 KI-generiert

Confiscation of Banking Documentation: Non-Payment of Costs Leads to Dismissal of Appeal

Geschäftsnummer RR.2018.26
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a challenge to a decision by the Public Prosecutor's Office of the Confederation ordering the transmission of banking documentation to Italy, pursuant to a request for international judicial assistance. The challenger appealed this decision, but failed to pay the required advance on legal costs within the stipulated deadline. The Federal Criminal Court ruled that, according to the Federal Act on Administrative Procedure, failure to pay the advance means the appeal cannot be considered, thus dismissing the appeal and ordering the challenger to bear the legal costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung Verwaltungskosten administrative Entlassung strafrechtliche Einziehung Zahlungsfrist öffentlich-rechtliche Bank

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 cpv. 4 PA

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance payment for costs.

art. 63 cpv. 1 PA

Basis for ordering the losing party to bear the procedural costs.

art. 5 RSPPF

Used to determine the amount of the court costs.

art. 8 cpv. 3 RSPPF

Used to determine the amount of the court costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2018.26

Sentenza del 15 febbraio 2018 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. SA, rappresentata dall'avv. Goran Mazzucchelli, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti:

- la decisione di chiusura del 20 dicembre 2017, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione, dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 24 febbraio 2016, completata il 15 giugno e il 16 dicembre 2016 (v. act. 1.2, pag. 1), presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante di svariata documentazione relativa alla relazione bancaria n. 1, intestata a A. SA, Lussemburgo, presso la banca B., Succursale di Lugano (act. 1.2, pag. 8);

- il ricorso presentato il 24 gennaio 2018 da A. SA avverso tale decisione, con cui essa ne ha postulato l'annullamento (act. 1);

- lo scritto raccomandato del 25 gennaio 2018, mediante il quale la presente autorità ha invitato la ricorrente a versare, entro il 5 febbraio 2018, un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2);

- che, nella fattispecie, lo scritto del 25 gennaio 2018 è stato ricevuto dalla ricorrente il giorno seguente (act. 5);

- che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 5 febbraio 2018 (act. 4);

- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 5 febbraio 2018, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3);

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 15 febbraio 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Goran Mazzucchelli

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).