Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Advance Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Criminal Court's Appellate Chamber declared a foreign assistance request inadmissible because the applicant failed to pay the required advance costs for their appeal by the extended deadline. The court noted that failure to pay this advance, despite explicit warning, results in the appeal not being considered on its merits, and thus the appellant must bear the legal costs.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
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KI-generiertUsed to impose procedural costs on the appellant who is unsuccessful due to the inadmissibility of the appeal.
Cited as the basis for demanding an advance payment of costs from the appellant and for declaring the appeal inadmissible due to non-payment.
Cited for determining the amount of the court fee.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2018.132
Sentenza del 1° giugno 2018 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentata dall'avv. Anne Schweikert, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
Visti:
- la decisione di chiusura del 12 marzo 2018, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione, dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 21 aprile 2017 (v. act. 1.1, pag. 1), presentata dal Tribunale della Spezia, Sezione penale (Italia), ha ordinato la trasmissione all'autorità estera di documentazione relativa ad un immobile di proprietà di A., confermando il sequestro dello stesso (act. 1.1, pag. 6);
- il ricorso del 18 aprile 2018 avverso tale decisione, mediante il quale A. chiede che la domanda rogatoriale di sequestro e di trasmissione di documenti sia rifiutata (act. 1);
- lo scritto raccomandato del 20 aprile 2018, con il quale la presente autorità ha invitato la ricorrente a versare, entro il 3 maggio 2018, un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 4);
- la richiesta di proroga del 2 maggio 2018 del summenzionato termine presentata dalla ricorrente (v. act. 5);
- la proroga concessa da questa Corte, la quale ha fissato il nuovo termine al
14 maggio 2018 (v. ibidem).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;
- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2);
- che, in concreto, nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 14 maggio 2018 (v. act. 6);
- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 3 maggio 2018, poi prorogato al
14 maggio 2018, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 4);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è messa a carico della ricorrente.
Bellinzona, 1° giugno 2018
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Anne Schweikert
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).