Appeal on International Mutual Legal Assistance Dismissed for Non-Payment of Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Criminal Court dismissed an appeal concerning international mutual legal assistance by an individual who sought to appear in person for hearings in Italy rather than via videoconference. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance costs within the set deadline, as mandated by administrative procedural law, and therefore declined to consider the merits of the case.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Audizione mediante videoconferenza (art. VI Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG; art. 65a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Audizione mediante videoconferenza (art. VI Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG; art. 65a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Audizione mediante videoconferenza (art. VI Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG; art. 65a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Audizione mediante videoconferenza (art. VI Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG; art. 65a AIMP).
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the advance payment of costs was not made within the deadline.
Cited together with Art. 63 cpv. 4 PA regarding the consequence of not entering into the merits of the appeal if the advance payment is not made.
Used to order the appellant to bear the procedural costs because the appeal was declared inadmissible.
Basis for the imposition of court fees.
Basis for the imposition of court fees.
Cited in relation to the imposition of court fees.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2017.294
Sentenza del 30 novembre 2017 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Audizione mediante videoconferenza (art. VI Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG; art. 65a AIMP)
Visti:
- la decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 30 ottobre 2017, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino, dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 9 ottobre 2017 (v. act. 1.1, pag. 1), presentata dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione penale (Italia), ha ordinato l’interrogatorio di A. per i giorni 15 gennaio 2018 alle ore 12.00, 5 febbraio 2018 alle ore 12.30 e 26 febbraio 2018 alle ore 10.00, disponendo che tali audizioni siano effettuate mediante videoconferenza (act. 1.1, pag. 3);
- il ricorso presentato il 2 novembre 2017 da A. avverso tale decisione, con cui egli ha postulato di partecipare di persona alle audizioni presso il Tribunale di Busto Arsizio e non in videoconferenza (act. 1);
- lo scritto raccomandato del 6 novembre 2017, mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente a versare, entro il 17 novembre 2017, un anticipo delle spese di fr. 2'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;
- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2);
- che, nella fattispecie, lo scritto del 6 novembre 2017 è stato ricevuto dal ricorrente il giorno seguente (act. 4);
- che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 17 novembre 2017 (act. 5);
- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 17 novembre 2017, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico del ricorrente.
Bellinzona, 30 novembre 2017
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- A.
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).