Company Withdraws Appeal in International Asset Seizure Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company appealed an order to seize assets as part of an international judicial assistance request from Brazil. The company subsequently withdrew its appeal, stating the prosecutor's office had modified the decision in its favor. The court acknowledged the withdrawal and dismissed the case, deciding not to impose court costs given the early stage of the proceedings and the apparent resolution of the issue before further legal exchanges.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Ritiro del ricorso.
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KI-generiertUsed to determine that the applicant is not considered the losing party when they withdraw their appeal.
Cited for the applicability of administrative procedure law (PA) in criminal proceedings of federal authorities.
Cited to justify waiving further written submissions due to the initial stage of the proceedings when the appeal was withdrawn.
Cited as the general rule for allocating court costs to the losing party.
Cited to explain that a new decision might have been issued if the Public Prosecutor's Office had modified its decision as requested by the appellant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2017.280
Sentenza del 16 ottobre 2017 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. LIMITED, rappresentata dall’avv. Daniel Tunik, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile
Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
Ritiro del ricorso
Visti:
- la decisione incidentale del 22 settembre 2017, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito alla domanda di assistenza internazionale in materia penale del 27 giugno 2017 (v. act. 1.7)
completata il 10 agosto 2017 (v. act. 1.10), presentata dal Ministério Público Federal, Procuradoria Geral da República (Brasile), ha ordinato il sequestro della relazione n. 1 intestata alla società A. Limited presso la banca B. e di cui
C. è avente diritto economico (v. act. 1.11);
- il ricorso presentato il 5 ottobre 2017 da A. Limited avverso tale decisione, con cui ha postulato, in via principale, di limitare il summenzionato sequestro a concorrenza di EUR 5'982'000.--, o del suo controvalore in dollari americani, ovvero USD 7'025'260.-- e, in via sussidiaria, di limitare il sequestro a concorrenza di CHF 13'215'574.--, o del suo controvalore in dollari americani, ovvero USD 13'615'451.-- (v. act. 1, pag. 2);
- l'invito del 6 ottobre 2017 alla ricorrente a versare l’anticipo delle spese di CHF 5'000.-- entro il 19 ottobre e a trasmettere nel medesimo termine la procura da essa rilasciata in favore del proprio patrocinatore (v. act. 3);
- lo scritto datato 11 ottobre 2017 con cui la ricorrente ha dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 4).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta dell’11 ottobre 2017 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che la ricorrente ha semplicemente indicato il ritiro del proprio ricorso, poiché il MPC avrebbe nel frattempo modificato la decisione nel senso da lei richiesto (v. act. 4);
- che in tal caso si tratterebbe di una nuova decisione ex art. 58 cpv. 1 PA e la ricorrente non potrebbe essere considerata parte soccombente ex art. 63 cpv. 1 PA;
- che per essere chiarita la questione richiederebbe uno specifico scambio di scritti;
- che tuttavia la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, nel termine per il versamento dell’anticipo delle spese e prima che l’autorità d’esecuzione e l’Ufficio federale di giustizia fossero stati invitati a presentare le proprie osservazioni (art. 57 cpv. 1 PA);
- che per ragioni di economia processuale si giustifica dunque di rinunciare ad uno specifico scambio di scritti, applicando per quanto riguarda le spese l’eccezione di cui all’art. 63 cpv. 1 terza frase PA;
- che per tanto si rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
Bellinzona, 17 ottobre 2017
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Daniel Tunik
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).