Federal Criminal Court Strikes Mutual Legal Assistance Case Over Withdrawn Petition
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Criminal Court took note of the withdrawal of a petition concerning international mutual legal assistance in criminal matters to Italy, thereby striking the case from the court roll. The court ruled that the petitioner, who withdrew their appeal, was considered the losing party and was therefore liable for court costs, setting the fee at CHF 200.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision states that the appeal authority generally charges the costs of the proceedings to the losing party, which was applied to consider the appellant as the losing party.
This provision is mentioned as a basis for setting the costs charged to the appellant.
This provision is mentioned as a basis for fixing the emolument charged to the appellant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2016.145
Sentenza del 25 agosto 2016 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti A., rappresentato dall'avv. Pascal Cattaneo, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Visti:
- la decisione di chiusura del 16 giugno 2016 con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 10 aprile 2015 e complemento del
18 aprile 2016 presentati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha ordinato la consegna all'autorità richiedente di documentazione relativa alla relazione n. 1 intestata al ricorrente e sita presso la banca B., Ginevra (v. act. 1.1);
- il ricorso presentato il 20 luglio 2016 da A. avverso tale decisione, con cui ha postulato in via principale l'annullamento della stessa e in via sussidiaria il rinvio del dossier al MPC per una nuova decisione (v. act. 1);
- l'invito del 22 luglio 2016 al ricorrente a versare l’anticipo delle spese di fr. 5'000.-- entro il 4 agosto ed a trasmettere nel medesimo termine la procura da egli rilasciata in favore del proprio patrocinatore (v. act. 3);
- le proroga concessa da questa Corte fino al 16 agosto 2016 (v. act. 4);
- lo scritto datato 10 agosto 2016 con cui il ricorrente ha inviato la procura rilasciata al suo patrocinatore nonché dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 5, 5.1).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 10 agosto 2016 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che il ricorrente ha semplicemente indicato il ritiro del proprio ricorso;
- che in simili circostanze l'insorgente va considerato parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del
3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz., Berna 2015, pag. 644 e seg.);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, nel termine prorogato per l'inoltro della procura e per il versamento dell’anticipo delle spese e prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osservazioni (art. 57 al. 1 PA);
- che l'emolumento posto a carico del ricorrente va quindi fissato a fr. 200.--, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, il 26 agosto 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Pascal Cattaneo
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).