Company Withdraws Appeal, Responsible for Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company appealed a decision ordering the handover of documentation to Italian authorities for a criminal investigation. The company subsequently withdrew its appeal, leading the court to dismiss the case. The court reasoned that because the appeal was withdrawn, the company was considered the losing party and thus responsible for costs, though a reduced fee was applied due to the early stage of the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 AIMP, Art. 63 cpv. 1 PA, Art. 57 al. 1 PA, Art. 63 cpv. 5 PA, Art. 84 cpv. 1 LTF, Art. 84 cpv. 2 LTF; Company Withdraws Appeal, Responsible for Costs: The company subsequently withdrew its appeal, leading the court to dismiss the case. The court reasoned that because the appeal was withdrawn, the company was considered the losing party and thus responsible for costs, though a reduced fee was applied due to the early stage of the proceedings.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to determine that the costs are borne by the unsuccessful party in principle.
Used to determine the amount of costs to be charged to the applicant.
Used to determine the amount of costs to be charged to the applicant.
Used to determine the amount of costs to be charged to the applicant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2016.131
Sentenza del 25 agosto 2016 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A. LLC, rappresentata dall'avv. Pascal Cattaneo, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Visti:
- la decisione di chiusura del 15 giugno 2016 con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 10 aprile 2015 e complemento del
18 aprile 2016 presentati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha ordinato la consegna all'autorità richiedente di documentazione relativa alla relazione n. 1 intestata alla ricorrente e sita presso la banca B., Ginevra (v. act. 1.1);
- il ricorso presentato il 18 luglio 2016 dalla A. LLC avverso tale decisione, con cui ha postulato l'annullamento della stessa (v. act. 1);
- l'invito del 20 luglio 2016 alla ricorrente a versare l’anticipo delle spese di fr. 5'000.-- entro il 2 agosto ed a precisare, nel medesimo termine, chi ha firmato la procura in favore del patrocinatore allegando un documento attestante i poteri di firma (v. act. 3);
- le proroga concessa da questa Corte fino al 12 agosto 2016 (v. act. 4);
- lo scritto datato 10 agosto 2016 con cui la ricorrente ha dichiarato di ritirare il proprio gravame ed ha prodotto la procura generale in favore del signor C.
(v. act. 5, act. 5.1).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 10 agosto 2016 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che la ricorrente ha semplicemente indicato il ritiro del proprio ricorso;
- che in simili circostanze l'insorgente va considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del
3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz., Berna 2015, pag. 644 e seg.);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, nel termine prorogato per il versamento dell’anticipo delle spese e delle indicazioni in merito ai poteri di firma, e prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osservazioni (art. 57 al. 1 PA);
- che l'emolumento posto a carico della ricorrente va quindi fissato a fr. 200.--, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della ricorrente.
Bellinzona, il 26 agosto 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Pascal Cattaneo
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).