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RR.2016.129 • BStGer RR.2016.129 KI-generiert

Federal Criminal Court Dismisses Case Over Withdrawn Appeal in International Mutual Legal Assistance

Geschäftsnummer RR.2016.129
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Criminal Court took note of the withdrawal of an appeal regarding international mutual legal assistance in criminal matters to Italy concerning the delivery of evidence. The court dismissed the case due to the withdrawal, which occurred early in the proceedings. As the appellant was deemed the losing party, they were ordered to pay court costs amounting to CHF 200.

Legislator-Regeste

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Art. 74 AIMP, Art. 63 cpv. 1 PA, Art. 57 al. 1 PA, Art. 63 cpv. 5 PA, Art. 84 cpv. 1 LTF, Art. 84 cpv. 2 LTF; Federal Criminal Court Dismisses Case Over Withdrawn Appeal in International Mutual Legal Assistance: The court dismissed the case due to the withdrawal, which occurred early in the proceedings. As the appellant was deemed the losing party, they were ordered to pay court costs amounting to CHF 200.

Schlagwörter

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Rechtshilfe Rückzugsfiktion Parteientschädigung Abschiebung Zahlungsbefehl internationaler Zivilprozess

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 cpv. 1 PA

Used to determine that the appellant is considered the losing party for the purpose of allocating costs.

art. 63 cpv. 5 PA

Used to determine the amount of the judicial fee.

art. 73 cpv. 2 LOAP

Used to determine the amount of the judicial fee.

art. 8 cpv. 3 RSPPF

Used to determine the amount of the judicial fee.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2016.129

Sentenza del 25 agosto 2016 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti A., rappresentato dall'avv. Pascal Cattaneo, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti:

- la decisione di chiusura del 15 giugno 2016 con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 10 aprile 2015 e complemento del

18 aprile 2016 presentati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha ordinato la consegna all'autorità richiedente di documentazione relativa alla relazione n. 1 intestata al ricorrente e sita presso la banca B., Ginevra (v. act. 1.1);

- il ricorso presentato il 18 luglio 2016 da A. avverso tale decisione, con cui ha postulato l'annullamento della stessa (v. act. 1);

- l'invito del 20 luglio 2016 al ricorrente a versare l’anticipo delle spese di fr. 5'000.-- entro il 2 agosto (v. act. 3);

- le proroga concessa da questa Corte fino al 12 agosto 2016 (v. act. 4);

- lo scritto datato 10 agosto 2016 con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 5).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 10 agosto 2016 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);

- che il ricorrente ha semplicemente indicato il ritiro del proprio ricorso;

- che in simili circostanze l'insorgente va considerato parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del

3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz., Berna 2015, pag. 644 e seg.);

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, nel termine prorogato per il versamento dell’anticipo delle spese e prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osservazioni (art. 57 al. 1 PA);

- che l'emolumento posto a carico del ricorrente va quindi fissato a fr. 200.--, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;

RS 173.713.162).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, il 26 agosto 2016

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Pascal Cattaneo

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).