Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fees in International Judicial Assistance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involved an appeal regarding international judicial assistance in criminal matters, specifically the delivery of evidence requested by Italy. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to pay the required advance court fees within the stipulated deadline, as mandated by procedural law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and imposed court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 AIMP, Art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, Art. 63 cpv. 4 prima, Art. 23 PA, Art. 21 cpv. 3 PA, Art. 63 cpv. 1 PA; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fees in International Judicial Assistance Case: The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to pay the required advance court fees within the stipulated deadline, as mandated by procedural law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and imposed court costs on the appellant.
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KI-generiertUsed to assign the court costs to the unsuccessful appellant.
Used to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Basis for setting the court fee.
Basis for setting the court fee.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2015.90
Sentenza del 22 aprile 2015 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Visti:
- la decisione di chiusura del 2 marzo 2015 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino inerente alla domanda di assistenza giudiziaria del
10 giugno 2011, unitamente ai complementi del 3 ottobre 2001 e del 9 gennaio 2015, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini (v. act. 1.2);
- il ricorso del 31 marzo 2015 avverso la suddetta decisione interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. (v. act. 1);
- lo scritto raccomandato del 1° aprile 2015 mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente a versare, entro il 13 aprile 2015, un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (v. act. 3).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;
- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III
364 consid. 3.2.2);
- che, nella fattispecie, lo scritto del 1° aprile 2015 è stato ricevuto dal legale del ricorrente il giorno seguente (v. act. 5);
- che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 13 aprile 2015 (v.
act. 4);
- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 13 aprile 2015, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico del ricorrente.
Bellinzona, 23 aprile 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Ferrari
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).