Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2014.319 • BStGer RR.2014.319 KI-generiert

Beneficial Owners Lack Standing to Appeal Banking Disclosure Order

Geschäftsnummer RR.2014.319
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an appeal against a decision ordering the transmission of banking documentation to Italy for a criminal investigation. The appellate court ruled that the appellants, identified as beneficial owners of the accounts rather than account holders, lacked the necessary legal standing to appeal the decision, as only those directly and personally affected by such an order, like the account holder, possess the right to appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 74 AIMP, Art. 37 cpv. 2 LOAP, Art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, Art. 25 AIMP, Art. 80h AIMP, Art. 80h lett. a AIMP; Beneficial Owners Lack Standing to Appeal Banking Disclosure Order: The appellate court ruled that the appellants, identified as beneficial owners of the accounts rather than account holders, lacked the necessary legal standing to appeal the decision, as only those directly and personally affected by such an order, like the account holder, possess the right to appeal.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Bankkontoinhaber fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Informationsinhaber Offenlegung von Daten wirtschaftliche Berechtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF

Cited in the 'Informazione sui rimedi giuridici' section regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

Art. 84 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Informazione sui rimedi giuridici' section regarding the admissibility of appeals concerning extradition, seizure, delivery of objects/assets, or communication of secret information.

Art. 84 cpv. 2 LTF

Cited in the 'Informazione sui rimedi giuridici' section defining when a case is considered particularly important for appeal.

Art. 63 cpv. 1 PA

Used to stipulate that the losing parties must bear the procedural costs.

Art. 63 cpv. 4bis e 5 PA

Cited in relation to the determination of the court fee.

Art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162)

Cited as the basis for fixing the court fee.

Art. 57 cpv. 1 PA

Cited as the reason for waiving an exchange of written submissions because the appeal was inadmissible.

Art. 80h AIMP

Cited as the provision governing the right to appeal, specifically regarding who is personally and directly affected by an international judicial assistance measure.

Art. 80h lett. a AIMP

Cited as a specific instance of a party having the right to appeal under Art. 80h AIMP (referring to the Federal Office of Justice and Police).

Art. 80h lett. b AIMP

Cited as a specific instance of a party having the right to appeal under Art. 80h AIMP (referring to those personally and directly affected with a protectable interest).

Art. 21 cpv. 3 AIMP

Cited in relation to the concept of 'person affected' for those subject to criminal proceedings abroad.

Art. 9a OAIMP

Cited to concretize the concept of a 'person affected' by a measure.

Art. 9a lett. a OAIMP

Cited as an example of who is considered personally and directly affected in the case of bank account information requests.

Art. 9a lett. b OAIMP

Cited as an example of who is considered personally and directly affected in the case of house searches.

Art. 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP

Cited as a requirement for the admissibility of the appeal.

Art. 80k AIMP

Cited as a requirement for the admissibility of the appeal.

Art. 37 cpv. 2 LOAP

Cited as the basis for the Appeals Chamber's jurisdiction over appeals in international mutual legal assistance in criminal matters.

Art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP

Cited as indicating that the Federal Act on Administrative Procedure governs the proceedings in this area.

Art. 74 AIMP

Cited as the legal basis for the decision to transmit evidence, which was the subject of the appeal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2014.319-320

Sentenza del 10 dicembre 2014 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.

2. B.

entrambi rappresentati dagli avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti:

- la decisione di chiusura del 29 ottobre 2014, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito alla domanda di assistenza giudiziaria del 2 settembre 2013 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, ha ordinato la trasmissione a quest'ultima di svariata documentazione relativa a due conti presso la banca

C. SA intestati a D. (v. act. 1.3);

- il ricorso del 28 novembre 2014 interposto da A. e B. dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la suddetta decisione (v. act. 1);

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

- che il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità federale di esecuzione;

- che i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati;

- che la ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP;

- che in base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero);

- che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP;

- che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa);

- che, più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid.

1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP);

- che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II

211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii);

- che in concreto i ricorrenti contestano la trasmissione all'autorità estera di documentazione bancaria relativa a due conti intestati a D.;

- che, in virtù della suddetta giurisprudenza, i ricorrenti, aventi diritto economico dei conti in questione (v. act. 1.3 pag. 4 e 5; act. 1.4 pag. 2), non dispongono della legittimazione ricorsuale, ragione per cui il loro ricorso è inammissibile;

- che i ricorrenti, cui spetta l'onere di allegare e motivare le ragioni di una loro eventuale legittimazione, nemmeno si sono confrontati con detta, costante giurisprudenza, limitandosi ad affermare che la decisione impugnata li toccherebbe direttamente e personalmente, per cui avrebbero un interesse degno di protezione all'annullamento della stessa;

- che quanto precede non è palesemente sufficiente per ammettere la loro legittimazione ricorsuale;

- che, essendo il ricorso a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato ad uno scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA e contrario);

- che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'inammissibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

- che una tassa di giustizia complessiva di fr. 2'000.-- è posta a loro carico in solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 cpv. 4bis e 5 PA;

- che, visto l'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 4'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è messa a carico dei ricorrenti in solido.

Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato. La cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 4'000.--.

Bellinzona, 10 dicembre 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).