Appeal dismissed for late payment of costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an appeal regarding international judicial assistance because the appellant failed to timely pay the required advance on costs. The court found that the payment was made one day after the deadline, and the appellant bore the burden of proving timely payment. As a result, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs, which were covered by the advance already paid, with the remaining balance to be refunded.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): versamento tardivo dell'anticipo delle spese.
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KI-generiertUsed to order the appellant to bear the procedural costs due to the inadmissibility of the appeal.
Cited in relation to the determination of the court fee.
Used to determine the court fee.
Used to determine the court fee.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2014.292
Sentenza dell'8 dicembre 2014 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Massimo Riccardi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Visti:
- la decisione di chiusura del 29 settembre 2014 emanata dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino in seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova il 21 febbraio 2012 (v. act. 1.1);
- il ricorso del 6 novembre 2014 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. avverso la suddetta decisione (v. act. 1);
- lo scritto del 7 novembre 2014 mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente, da una parte, a versare, entro il 20 novembre 2014, un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso, dall'altra, a produrre, entro il medesimo termine, una procura attestante i poteri di rappresentanza del patrocinatore (v. act. 3);
- la richiesta di proroga del 20 novembre 2014 concernente il termine per l'inoltro della procura, richiesta alla quale l'autorità giudicante ha dato seguito favorevolmente (v. act. 4);
- il documento del 20 novembre 2014 emesso dalla banca B., allegato alla richiesta di cui sopra, intitolato "Pagamento pendente" (v. act. 4.1);
- l'accredito di fr. 5'000.-- intervenuto a favore del conto del Tribunale penale federale in data (valuta) 21 novembre 2014 (v. act. 5);
- lo scritto del 24 novembre 2014, con il quale questa autorità ha invitato il ricorrente a provare la tempestività del versamento dell'anticipo spese (v. act. 6);
- la lettera del 1° dicembre 2014, con la quale il ricorrente ha dichiarato che l'ordine di bonifico di fr. 5'000.-- è intervenuto il 20 dicembre (recte: novembre)
2014, mentre l'addebito il 21 dicembre (recte: novembre) 2014 (v. act. 7).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;
- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III
364 consid. 3.2.2);
- che l'onere della prova circa la tempestività del versamento incombe al ricorrente (v. DTF 139 III 364 consid. 3.1; B. MAITRE/V. THALMANN, in B. Waldmann/P. Weissenberger (ed.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 26 ad art. 21 PA);
- che il documento intitolato "Pagamento pendente" emesso dalla banca B. attesta che il pagamento dell'anticipo spese di fr. 5'000.--, ordinato il
20 novembre 2014, ha trovato esecuzione solo il 21 novembre seguente, data in cui è intervenuto sia l'addebito sul conto bancario dello Studio legale Massimo Riccardi (v. act. 4.1 e 7) sia l'accredito sul conto del Tribunale (v. act. 5);
- che il versamento dell'anticipo delle spese richiesto è dunque intervenuto tardivamente;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il termine di dieci giorni per il versamento dell'anticipo delle spese, conforme alla prassi di questa Corte, è da ritenersi congruo, precisato che le parti hanno sempre la possibilità di chiedere una proroga all'autorità;
- che, nella fattispecie, il ricorrente, con il suo fax del 20 novembre 2014, ha chiesto, ed ottenuto, una proroga per l'inoltro della procura, senza però sollecitare una proroga per il versamento dell'anticipo delle spese (v. act. 4 e 7);
- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 20 novembre 2014, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che essendo il ricorso a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA e contrario);
- che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA;
- che, visto l'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.
Bellinzona, 9 dicembre 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Massimo Riccardi
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).