Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2014.286 • BStGer RR.2014.286 KI-generiert

Company v. Swiss Public Prosecutor's Office

Geschäftsnummer RR.2014.286
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed a decision by the Swiss Public Prosecutor's Office concerning international judicial assistance to Italy. The appellate court declared the appeal inadmissible because the company failed to pay the required advance on legal costs by the deadline, as stipulated by administrative procedure law, which mandates payment to avoid a non-entry into the merits of the case.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): mancato pagamento dell'anticipo spese.

Schlagwörter

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Anwaltskosten Prozessrecht Kostenvorschussleistung Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten internationale Amtshilfe Zahlungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 cpv. 1 PA

Basis for imposing court costs on the losing party.

Art. 63 cpv. 4bis RSPPF

Basis for setting the amount of court fees.

Art. 5 RSPPF

Basis for setting the amount of court fees.

Art. 8 cpv. 3 RSPPF

Basis for setting the amount of court fees.

Art. 23 PA

Cited in conjunction with Art. 63 para. 4 PA for setting a deadline and warning of consequences for non-payment.

Art. 63 cpv. 4 PA

Basis for requiring an advance payment of costs and setting a deadline with a warning of non-admissibility.

Art. 21 cpv. 3 PA

Defines when the deadline for payment of an advance is met.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2014.286

Sentenza del 19 novembre 2014 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti:

- la decisione di chiusura del 24 settembre 2014 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione inerente alla domanda di assistenza giudiziaria del

23 aprile 2013 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia (v. act. 1.2 e 1.5);

- il ricorso del 27 ottobre 2014 avverso la suddetta decisione interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. SA (v. act. 1);

- lo scritto raccomandato del 28 ottobre 2014 mediante il quale la presente autorità ha invitato la ricorrente a versare, entro il 10 novembre 2014, un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (v. act. 3).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III

364 consid. 3.2.2);

- che, nella fattispecie, lo scritto 28 ottobre 2014 è stato ricevuto dai legali della ricorrente il giorno seguente (v. act. 4);

- che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 10 novembre 2014 (v. act. 5);

- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 10 novembre 2014, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3);

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del

31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 20 novembre 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.

2 LTF).