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RR.2014.154 • BStGer RR.2014.154 KI-generiert

Federal Criminal Court dismisses appeal due to non-payment of costs.

Geschäftsnummer RR.2014.154
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Criminal Court dismissed an appeal related to international mutual legal assistance for Italy. The court found the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs within the stipulated deadline, as mandated by federal law and explicitly warned in the court's order. Consequently, the appellants were ordered to pay a court fee.

Legislator-Regeste

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Art. 74 AIMP, Art. 37 cpv. 2 LOAP, Art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, Art. 63 cpv. 4 prima, Art. 23 PA, Art. 21 cpv. 3 PA; Federal Criminal Court dismisses appeal due to non-payment of costs: The court found the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs within the stipulated deadline, as mandated by federal law and explicitly warned in the court's order. Consequently, the appellants were ordered to pay a court fee.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Gebührenzahlung Rechtshilfe prozessleitende Verfügungen Parteientschädigung Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 cpv. 1 PA

Applied to order the losing parties to bear the procedural costs due to the inadmissibility of the appeal.

art. 63 cpv. 4 PA

Cited as the basis for demanding an advance payment of costs from the appellant, failing which the appeal would not be considered.

art. 5 e 8 cpv. 3 RSPPF

Used to determine the amount of the court fee, citing art. 63 cpv. 4bis and 5 PA.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2014.154-155

Sentenza del 13 giugno 2014 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

1. A.,

2. B. SA, entrambi rappresentati dall'avv. Filippo Ferrari, Ricorrenti

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti:

- le due decisioni finali del 9 aprile 2014 emanate dall'Amministrazione federale delle dogane, entrambe inerenti la domanda di assistenza giudiziaria del

19 agosto 2013 e le relative aggiunte del 24 settembre, 5 e 6 dicembre 2013 presentate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como (act. 1.1, act. 1.2);

- il ricorso del 13 maggio 2014 avverso le suddette decisioni interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. e dalla società

B. SA (act. 1);

- lo scritto raccomandato del 20 maggio 2014 mediante il quale la presente autorità ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 2 giugno 2014, un anticipo delle spese di CHF 6'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III

364 consid. 3.2.2);

- che, nella fattispecie, lo scritto 20 maggio 2014 è stato ricevuto dal legale dei ricorrenti il giorno seguente;

- che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 2 giugno 2014;

- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 2 giugno 2014, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3);

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a loro carico in solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA;

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico dei ricorrenti in solido.

Bellinzona, 13 giugno 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Filippo Ferrari

- Amministrazione federale delle dogane

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.

2 LTF).