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RR.2013.86 • BStGer RR.2013.86 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal for Non-Payment of Advance Costs

Geschäftsnummer RR.2013.86
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Criminal Court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance costs for the proceedings. The court reasoned that under federal administrative procedure law, failure to pay such advances within the set deadline results in the appeal not being considered on its merits. Consequently, the appellant, having lost due to inadmissibility, was ordered to bear the court costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Gebührenzahlung Verwaltungskosten Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids E-Justice nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 cpv. 1 PA

This provision is cited to justify that the applicant, having lost their appeal, must bear the procedural costs.

art. 63 cpv. 4bis PA

This provision is cited in conjunction with other provisions to determine the justice fee.

art. 5 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)

This provision is cited to determine the justice fee.

art. 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)

This provision is cited to determine the justice fee.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2013.86

Sentenza del 18 aprile 2013 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti:

- la decisione del 21 febbraio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese ha ordinato la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano di svariata documentazione relativa alla relazione n. 1 presso la banca B. di Chiasso, intestata a A.;

- il ricorso del 25 marzo 2013 interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;

- l'invito del 26 marzo 2013 a versare l'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- entro l'8 aprile seguente.

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

- che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all’art. 23 PA);

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);

- che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3);

- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine (v. act.

5);

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che la ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del

31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 19 aprile 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Filippo Ferrari

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.

2 LTF).