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RR.2013.320 • BStGer RR.2013.320 KI-generiert

Withdrawal of Banking Documentation Transmission Appeal to Italy

Geschäftsnummer RR.2013.320
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case involved an appeal against a decision to transmit banking documentation to Italy as part of international judicial assistance. The appeal was withdrawn by the applicants after the public prosecutor's office amended its decision, largely acceding to the applicants' requests following a documented review. Consequently, the court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, waived any court costs, and ordered the refund of a CHF 4,000 deposit.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.

Schlagwörter

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Edition von Bankunterlagen Normenkontrolle Bankeinlage öffentlich-rechtliche Bank Rückzug des Rechtsbegehrens Gegenstandslosigkeit der Überstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 cpv. 1 terza frase PA

This provision is cited as the basis for not imposing procedural costs on the appellants.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2013.320-321

Sentenza del 3 giugno 2014 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A. SA,

2. B.,

rappresentati dagli avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti:

- il ricorso presentato il 29 novembre 2013 da A. SA e B. avverso la decisione di chiusura del 22 ottobre 2013 con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'Italia di documentazione concernente un conto bancario presso la banca C. intestato alla predetta società;

- l'istanza di sospensione dell'11 dicembre 2013 presentata dal Ministero pubblico ticinese (act. 6);

- lo scritto del 23 dicembre 2013, con il quale il Ministero pubblico ticinese ha confermato la sua disponibilità a procedere ad una cernita documentale riferita alle relazioni bancarie per le quali D. è indicato quale titolare del conto e/o avente diritto economico e/o trustee (act. 8);

- le osservazioni del 15 gennaio 2014 dell'Ufficio federale di giustizia (in seguito:

UFG) (act. 10);

- il decreto del 12 febbraio 2014, mediante il quale la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto l'istanza di sospensione (act. 13);

- la decisione di entrata in materia complementare e decisione incidentale di riesame del 24 febbraio 2014 del Ministero pubblico ticinese (act. 14.1);

- lo scritto del 4 marzo 2014, con il quale il Ministero pubblico ticinese ha informato questa Corte della data prevista per la cernita della documentazione bancaria raccolta (act. 14);

- le osservazioni del 13 marzo 2014 dell'UFG (act. 15);

- lo scritto del 16 maggio 2014, mediante il quale il Ministero pubblico ticinese ha informato la Corte dei reclami penali del consenso dato dalle parti ad un'esecuzione semplificata giusta l'art. 80c AIMP, ciò che avrebbe avuto come conseguenza il ritiro del ricorso pendente (act. 19);

- la lettera del 23 maggio 2014 con cui il patrocinatore dei ricorrenti dichiara il ritiro del ricorso (act. 20).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 23 maggio 2014 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che nella fattispecie l'autorità d'esecuzione ha proceduto alla cernita della documentazione concernente il conto bancario della società ricorrente, e con il concorso di quest'ultima, solo susseguentemente all'interposizione del ricorso;

- che la cernita in questione ha indotto il Ministero pubblico ticinese a modificare la decisione di chiusura impugnata, accogliendo sostanzialmente le conclusioni dei ricorrenti;

- che i ricorrenti hanno ritirato il loro ricorso in seguito alla modifica della predetta decisione;

- che, visto quanto precede, ai ricorrenti non vengono addossate spese processuali (v. art. 63 cpv. 1 terza frase PA; MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungverfahren, n. 15 ad art. 63 PA);

- che la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti l'importo di fr. 4'000.-- versato a titolo di anticipo delle spese;

- che non vengono accordate indennità per ripetibili.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.

2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti l'importo di fr. 4'000.-- già versato.

Bellinzona, 4 giugno 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).