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RR.2013.304 • BStGer RR.2013.304 KI-generiert

Trust Appeal Settled by Document Review with Italian Authorities

Geschäftsnummer RR.2013.304
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A trust appealed a decision to transmit documentation related to a bank account to Italy. During the appeal process, the Swiss prosecuting authority conducted a document review with the trust's consent, which led to a modification of the original decision in favor of the trust. Consequently, the trust withdrew its appeal, and the court struck the case from the roll, noting that no court costs would be imposed and the advance payment would be refunded.

Legislator-Regeste

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Art. 74 AIMP, Art. 80c AIMP, Art. 63 cpv. 1 terza, Art. 63 PA, Art. 84 cpv. 1 LTF, Art. 84 cpv. 2 LTF; Trust Appeal Settled by Document Review with Italian Authorities: During the appeal process, the Swiss prosecuting authority conducted a document review with the trust's consent, which led to a modification of the original decision in favor of the trust. Consequently, the trust withdrew its appeal, and the court struck the case from the roll, noting that no court costs would be imposed and the advance payment would be refunded.

Schlagwörter

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Bankunterlagen Trust Kostenvorschuss Vorschuss Vermögensübertragung Recht auf Zugang zu Dokumenten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 cpv. 1 PA

Used to exempt the appellant from court costs due to the withdrawal of the appeal after the public prosecutor modified the decision.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2013.304

Sentenza del 3 giugno 2014 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. TRUST, rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti:

- il ricorso presentato il 29 novembre 2013 da A. Trust avverso la decisione di chiusura del 22 ottobre 2013 con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'Italia di documentazione concernente un conto presso la banca B. intestato al predetto;

- l'istanza di sospensione dell'11 dicembre 2013 presentata dal Ministero pubblico ticinese (act. 6);

- lo scritto del 23 dicembre 2013, con il quale il Ministero pubblico ticinese ha confermato la sua disponibilità a procedere ad una cernita documentale riferita alle relazioni bancarie per le quali C. è indicato quale titolare del conto e/o avente diritto economico e/o trustee (act. 8);

- le osservazioni del 15 gennaio 2014 dell'Ufficio federale di giustizia (in seguito:

UFG) (act. 10);

- il decreto del 12 febbraio 2014, mediante il quale la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto l'istanza di sospensione (act. 13);

- la decisione di entrata in materia complementare e decisione incidentale di riesame del 24 febbraio 2014 del Ministero pubblico ticinese (act. 14.1);

- lo scritto del 4 marzo 2014, con il quale il Ministero pubblico ticinese ha informa questa Corte della data prevista per la cernita della documentazione bancaria raccolta (act. 14);

- le osservazioni del 13 marzo 2014 dell'UFG (act. 15);

- lo scritto del 16 maggio 2014, mediante il quale il Ministero pubblico ticinese ha informato la Corte dei reclami penali del consenso dato dalle parti ad un'esecuzione semplificata giusta l'art. 80c AIMP, ciò che avrebbe avuto come conseguenza il ritiro del ricorso pendente (act. 19);

- la lettera del 23 maggio 2014 con cui il patrocinatore del ricorrente dichiara il ritiro del ricorso (act. 21).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 23 maggio 2014 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che nella fattispecie l'autorità d'esecuzione ha proceduto alla cernita della documentazione concernente il conto bancario del ricorrente, e con il concorso di quest'ultimo, solo susseguentemente all'interposizione del ricorso;

- che la cernita in questione ha indotto il Ministero pubblico ticinese a modificare la decisione di chiusura impugnata, accogliendo sostanzialmente le conclusioni del ricorrente;

- che il ricorrente ha ritirato il proprio ricorso in seguito alla modifica della predetta decisione;

- che, visto quanto precede, al ricorrente non vengono addossate spese processuali (v. art. 63 cpv. 1 terza frase PA; MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungverfahren, n. 15 ad art. 63 PA);

- che la cassa del Tribunale restituirà al ricorrente l'importo di fr. 3'000.-- versato a titolo di anticipo delle spese;

- che non vengono accordate indennità per ripetibili.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.

2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente l'importo di fr. 3'000.-- già versato.

Bellinzona, 4 giugno 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).