Sealing of Seized Documents Not Appealable Until Final Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an appeal against a decision to refuse the sealing of documents seized during a home search, ruling that such interim decisions in international judicial assistance cases are only challengeable upon the final closing decision. The court reasoned that the list of specific irreparable prejudices that allow for separate appeals of interim decisions is exhaustive and does not include the refusal to seal seized documents. Therefore, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP): apposizione di sigilli (art. 9 AIMP).
Schlagwörter
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KI-generiertThis provision was used to impose legal costs on the appellant as they were unsuccessful.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2013.159/RP.2013.32
Sentenza del 18 giugno 2013 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presidente, Giorgio Bomio e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Edy Salmina,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv.
2 lett. b AIMP)
Apposizione di sigilli (art. 9 AIMP)
Visti:
- la decisione del 22 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese ha respinto una richiesta di apposizione di sigilli presentata da A. concernente documenti oggetto di una perquisizione domiciliare avvenuta il
16 maggio 2013 presso la sua abitazione a Lugano;
- il ricorso del 31 maggio 2013 interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP nonché art. 12 cpv. 1 AIMP);
- che se un ricorso è a priori inammissibile, l'autorità di ricorso può rinunciare ad uno scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA a contrario);
- che, giusta l'art. 80e cpv. 2 AIMP, le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato ed irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (lett.
a) o la presenza di persone che partecipano al processo estero (lett. b);
- che il suddetto elenco di pregiudizi immediati ed irreparabili è esaustivo (v. DTF 126 II 495 consid. 5a-d);
- che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che il rifiuto da parte dell'autorità d'esecuzione di apporre dei suggelli in occasione di una perquisizione costituisce una decisione incidentale impugnabile unicamente al momento dell'emanazione della decisione di chiusura (v. DTF 129 II 151 consid.
4d/bb; 126 II 495 consid. 5e/dd; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 401, 403 e 516);
- che, nella fattispecie, il gravame interposto dal ricorrente contro il rifiuto del Ministero pubblico ticinese di apporre i sigilli su certa documentazione oggetto di una pregressa perquisizione domiciliare deve dunque essere dichiarato inammissibile;
- che, visto quanto precede, la Corte non ha proceduto allo scambio di scritti;
- che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA;
- che il suddetto importo è coperto dall'anticipo spese di fr. 4'000.-- già versato;
il saldo di fr. 3'000.-- è restituito al ricorrente.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo spese di fr. 4'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.--.
Bellinzona, 19 giugno 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Edy Salmina
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).