Appellate Court Upholds Court Fee Despite Appeal Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party appealed a decision to transmit banking documentation as part of an international mutual legal assistance request. The appellate court took note of the withdrawal of the appeal, thus discontinuing the proceedings. The court found that while the withdrawal occurred early and with minimal costs, the appellant was still responsible for a court fee because initiating the appeal process incurred some administrative expenses, precluding a full waiver of costs.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.
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KI-generiertCited as the basis for deeming the withdrawing party as the losing party, and thus liable for costs.
Used to determine the calculation of the administrative fee, even in case of withdrawal.
Used to determine the calculation of the administrative fee, taking into account the minimal costs incurred.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2012.35
Sentenza del 2 marzo 2012 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Elio Brunetti,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Visti:
- il ricorso presentato il 23 febbraio 2012 da A. avverso la decisione di chiusura parziale del 23 gennaio 2012 con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente italiana di documentazione bancaria riguardante il conto n. 1 intestato a B. Ltd, Z., presso il C. SA a Lugano;
- la lettera del 28 febbraio 2012 inviata dal patrocinatore del ricorrente, preannunciata telefonicamente il giorno stesso, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso e postulato l'esonero da ogni spesa processuale.
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 28 febbraio 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA;
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento;
- che non è possibile esonerare il ricorrente da ogni spesa come da egli postulato, visto che seppur in termini contenuti grazie anche alla prontezza con cui l'avvocato del ricorrente ha opportunamente preannunciato il ritiro del gravame, non si può negare che lo stesso ha comunque cagionato oneri di cancelleria giusta l'art. 5 RSPPF, per cui un emolumento di poco sopra al minimo di cui all'art. 8 cpv. 3 RSPPF va comunque riscosso.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 5 marzo 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Elio Brunetti,
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).