Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RR.2011.78 • BStGer RR.2011.78 KI-generiert

Administrators Lack Standing to Challenge Company Asset Seizure

Geschäftsnummer RR.2011.78
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The federal criminal court ruled that a petition concerning the transmission of documents and bank account information to French authorities as part of an embezzlement investigation was inadmissible. The court found that the petitioners, who were the sole administrators of the companies whose documents and accounts were seized, were not personally and directly affected by the seizure and transmission of these assets. Because the companies, as separate legal entities, were the direct holders of the bank accounts and seized documents, only the companies themselves, not their administrators, had the legal standing to appeal the decision.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 74 AIMP, Art. 1 cpv. 1 AIMP, Art. 80e cpv. 1 AIMP, Art. 80d AIMP, Art. 80h AIMP, Art. 80h lett. a AIMP; Administrators Lack Standing to Challenge Company Asset Seizure: The court found that the petitioners, who were the sole administrators of the companies whose documents and accounts were seized, were not personally and directly affected by the seizure and transmission of these assets. Because the companies, as separate legal entities, were the direct holders of the bank accounts and seized documents, only the companies themselves, not their administrators, had the legal standing to appeal the decision.

Schlagwörter

KI-generiert
beschlagnahmte Vermögenswerte fehlende Legitimation Untersuchung wegen Veruntreuung Edition von Bankunterlagen Bankkontoinhaber juristische Person

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 80h lett. b AIMP

Used to determine the standing of the applicants to appeal the decision.

art. 80e cpv. 1 AIMP

Used to establish the admissibility of the appeal against a partial decision closing the case.

art. 80k AIMP

Used to establish the admissibility of the appeal against a partial decision closing the case.

art. 63 cpv. 1 PA

Cited as the basis for awarding costs according to the outcome of the case.

art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP

Cited as the basis for awarding costs according to the outcome of the case.

art. 73 cpv. 2 LOAP

Used to determine the amount of the court fee.

art. 8 cpv. 3 RSPPF

Used to determine the amount of the court fee.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2011.78+79

Sentenza del 22 giugno 2011 II Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Andreas Keller, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

A. e B., entrambi rappresentati dall’avv. Sandro Stadler, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Fatti:

A. Il 28/29 gennaio 2010 il Tribunal de Grande Instance di Strasburgo ha presentato al Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MP/TI) ed al giudice istruttore del Canton Vallese una domanda d’assistenza giudiziaria, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C. e ignoti per il reato di appropriazione indebita. Secondo l’autorità rogante, nel periodo 2002-2008, l’indagato si sarebbe appropriato di valori e beni a lui affidati, causando un danno all’associazione D., in particolare sovrafatturando le forniture necessarie alla stampa della guida della suddetta associazione, e facendosi poi riversare l’ammontare sovrafatturato attraverso commissioni occulte.

B. Con scritto del 26 febbraio 2010, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito:

UFG) ha designato il Canton Ticino quale cantone direttore per l’esecuzione della succitata richiesta di assistenza giudiziaria, invitandolo nel contempo a pronunciarsi sulla stessa (v. act. 1.7).

C. Mediante decisione del 15 giugno 2010, il MP/TI è entrato nel merito della commissione rogatoria presentata dall'autorità francese, ordinando nel contempo la perquisizione degli uffici della E. SA di Z., della F. SA di Y. (VS), dell’abitazione di B. e A. a Y. con contestuale sequestro della documentazione pertinente all’inchiesta avviata in Francia, nonché l’interrogatorio dei coniugi A. e B. Le autorità ticinesi hanno poi richiesto la perquisizione ed il sequestro della documentazione bancaria di cui alla relazione no. 1 intestata alla F. SA presso la banca G. SA di X. e della relazione no. 2 intestata alla E. SA presso la banca H. di W.

D. Con decisione di chiusura parziale del 15 febbraio 2011 il MP/TI ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità francesi degli atti raccolti a parziale esecuzione della domanda, e meglio la lettera 3/6 dicembre 2010 della banca H. di W. con annessa la documentazione relativa alla relazione no. 2 intestata alla E. SA, il rapporto di esecuzione 3/7 dicembre 2010 della polizia giudiziaria concernente la perquisizione presso gli uffici della E. SA con annessi i dossiers fatture per gli anni 2003-2007, il dossier I., un CD contenente i dati della E. SA e la lettera 10/13 dicembre 2010 della banca G. SA di W. con annessa la documentazione inerente la relazione no. 3 intestata alla F. SA. L’autorità rogata ha poi precisato che gli atti istruttori delegati all’autorità vallesana non sono ancora terminati.

E. In data 18 marzo 2011 A. e B. hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendone l'annullamento. Essi domandano inoltre che il MP/TI proceda al loro interrogatorio e che la polizia giudiziaria vallesana restituisca i computers e le memorie sequestrate presso la loro abitazione a Y., chiedendo nel contempo di essere presenti alla cernita dei documenti sequestrati. A conclusione delle loro osservazioni del 7 aprile 2011, rispettivamente del 13 aprile 2011, il MP/TI e l’UFG hanno postulato che il gravame sia dichiarato inammissibile.

F. Con memoriale di replica del 4 maggio 2011, gli insorgenti si sono per l’essenziale riconfermati nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Chiamati ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con dupliche del 6 maggio 2011, rispettivamente del 12 maggio 2011, il MP/TI e l’UFG hanno anch’essi ribadito quanto esposto nelle loro osservazioni, senza tuttavia aggiungere particolari rilievi, per cui le dupliche sono state trasmesse ai ricorrenti per mera conoscenza.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Francese e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera ed il 21 agosto dello stesso anno per la Francia (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo franco-svizzero del

28 ottobre 1996 che completa la CEAG (RS 0.351.934.92), entrato in vigore il 1° maggio 2000 (in seguito: l'Accordo bilaterale), nonché, a partire dal

12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del

5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2).

Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di

diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione parziale di chiusura dell’autorità cantonale di esecuzione il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell’art. 80k in relazione con l’art. 80e cpv. 1 AIMP.

1.4 La decisione impugnata riguarda unicamente la trasmissione alle autorità francesi di una parte della documentazione (v. supra D) raccolta in sequela della decisione di entrata in materia e esecuzione del MP/TI del 15 giugno 2010 (v. act. 1.4). Gli altri atti di assistenza delegati alle autorità vallesane e attualmente in corso non sono ancora stati oggetto di una decisione di chiusura ai sensi dell’art. 80d AIMP. Le censure sollevate dalle ricorrenti in merito a quest’ultimi non sono quindi ammissibili.

1.5

1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2010 47 consid.

2.1; 2007 79 consid. 1.6), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro e la trasmissione degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007

79 consid. 1.6). Nemmeno la persona perseguita all'estero può ricorrere contro misure che toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b). In particolare, non è legittimata ad opporsi alla trasmissione di documenti sequestrati nelle mani di una persona giuridica, entità giuridica distinta, e questo anche se la presiede o ne è l'azionista unico (DTF 121 II 38; 114 Ib 56 consid. 2a).

1.5.2 Nella fattispecie, intestatarie e titolari dei conti presso le banche G. SA e H.

dei quali è stata acquisita la documentazione e la cui trasmissione all’autorità rogante è oggetto della misura impugnata sono la F. SA e la

E. SA (v. act. 13 e 17 incarto MP/TI). Quest’ultima è pure proprietaria dei documenti sequestrati presso la propria sede di Z. Come rettamente indicato dal MP/TI nella sua risposta del 7 aprile 2011 (v. act. 6 pag. 2), A., sebbene amministratore unico della F. SA e della E. SA, non è titolare delle suddette relazioni bancarie; egli non è dunque legittimato a ricorrere contro la decisione di trasmettere detta documentazione. Analogamente, all’interessato non è consentito introdurre ricorso avverso la decisione di consegnare la documentazione sequestrata in occasione della perquisizione presso gli uffici della E. SA a Z., qualità appartenente esclusivamente alla società stessa, entità giuridica a sé stante e detentrice dei documenti sequestrati. Per gli stessi motivi B., la quale peraltro non risulta avere alcun legame con la E. SA, è priva delle legittimazione ricorsuale. Il gravame interposto dai coniugi A. e B. deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile.

2. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e l'art. 8 cpv. 3 del Regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.-- a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti la differenza di fr. 1'000.-- rispetto all’anticipo richiesto.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta in solido a carico dei ricorrenti.

Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato. La cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti la differenza di fr. 1'000.-- rispetto all’anticipo richiesto.

Bellinzona, 22 giugno 2011

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Sandro Stadler

- Ministero Pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).