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RR.2011.192 • BStGer RR.2011.192 KI-generiert

Appeal against judicial assistance for foreign official's presence during witness testimony inadmissible.

Geschäftsnummer RR.2011.192
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A request for judicial assistance in a criminal matter from Italy sought the testimony of a witness in the presence of a foreign official overseeing the investigation. The lower court authorized this presence, but the accused appealed, arguing they were directly affected by the measure. The appellate court found the appeal inadmissible, reasoning that the accused was not personally and directly impacted by the foreign official's presence during the witness's testimony, as the relevant case law requires a direct link to a coercive measure or seizure applied to the appellant, and a witness's testimony, even if potentially prejudicial, does not constitute such a direct impact.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP): legittimazione ricorsuale.

Schlagwörter

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Prozessrecht Zeugenaussage Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Anfechtung von Zwischenentscheiden unentgeltliche Rechtspflege Rechtsberatung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 80h AIMP

Used to determine who has the right to appeal against a decision on international judicial assistance.

art. 63 cpv. 1 PA

Imposed procedural costs on the unsuccessful appellant.

art. 73 cpv. 2 LOAP

Used to calculate the court fee.

art. 63 cpv. 4bis PA

Used to calculate the court fee, considering the appellant's conduct.

art. 5 RSPPF

Used to calculate the court fee.

art. 8 cpv. 3 RSPPF

Used to calculate the court fee.

art. 93 cpv. 2 LTF

States that no further legal remedy is available against this decision.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2011.192

Sentenza del 12 ottobre 2011 II Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP)

Decisione incidentale

Visti:

- la domanda di assistenza giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine del 28 giugno 2011 ed il successivo complemento del 18 luglio 2011 presentati alla Svizzera nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per appropriazione indebita aggravata (art. 646 e 61 n. 7 CP italiano); domanda finalizzata, tra l'altro, all'audizione a titolo di persona informata sui fatti di B. in presenza del Capitano C., in servizio presso la Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Udine, ufficiale che ha coordinato le attività investigative italiane;

- la decisione di entrata in materia emessa il 21 luglio 2011, e più precisamente il punto 4 del dispositivo, mediante la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha autorizzato la presenza della persona summenzionata all'audizione di B.;

- il ricorso del 4 agosto 2011 interposto da A. tendente all'annullamento del punto 4 del dispositivo della predetta decisione incidentale;

- la decisione del 9 agosto 2011, mediante la quale il Tribunale penale federale ha concesso l'effetto sospensivo a titolo supercautelare ad un parallelo ricorso interposto da due società contro la presenza del funzionario di polizia di cui sopra (v. RR.2011.190-191 e RP.2011.36-37);

- le osservazioni del 16 settembre 2011 a conclusione delle quali l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) propone di dichiarare inammissibile il ricorso;

- lo scritto del 21 settembre 2011, mediante il quale il Ministero pubblico ticinese chiede che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità;

- la replica del 10 ottobre 2011, mediante la quale la ricorrente si riconferma nelle conclusioni espresse nel suo gravame.

Considerato:

- che il ricorso è stato presentato entro il termine di dieci giorni di cui all'art. 80k della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1);

- che la ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere giusta l'art. 80h AIMP;

- che in base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP);

- che il concetto di persona toccata ai sensi del predetto articolo di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP (v. DTF 137 IV 134 consid. 5 e TPF 2007 79 con ulteriori rinvii);

- che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF

123 II 161 consid. 1 d/aa);

- che in via giurisprudenziale è stato precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b con rinvii);

- che per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6);

- che analogo discorso vale in ambito di interrogatori, visto che il semplice fatto che le informazioni fornite da un teste potrebbero avere delle conseguenze pregiudizievoli per l'insorgente nella procedura penale estera, non costituisce un motivo di riconoscimento della sua legittimazione ricorsuale (sentenza del Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004, consid. 1.3.3);

- che in questo senso la qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all'estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a);

- che questo diritto è infatti riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogatoriali;

- che la ricorrente si limita genericamente ad affermare di essere direttamente toccata dalla decisione impugnata in quanto, da una parte, essa concernerebbe documentazione a lei riferibile "in conseguenza di rapporto fiduciario" e, dall'altra, l'interrogatorio da effettuare sarebbe incentrato "sulle segrete relazioni commerciali e sulla persona della ricorrente, avvocato professionista" (v. act. 1 pag. 2);

- che così argomentando la ricorrente si pone in palese contrasto con le regole ed i principi sviluppati nella giurisprudenza precitata;

- che il suo ricorso è quindi chiaramente inammissibile;

- che la ricorrente, risultando soccombente, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--, tenendo in dovuta considerazione, in termini di condotta processuale giusta l'art. 63 cpv. 4bis PA, il fatto che la ricorrente, debitamente patrocinata, ha completamente omesso di confrontarsi con l'invalsa giurisprudenza in materia di legittimazione a ricorrere.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 12 ottobre 2011

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Filippo Ferrari

- Ministero Pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico (v. art. 93 cpv. 2 LTF).