International Judicial Assistance with Italy: Appeals Dismissed Due to Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court consolidated two appeals concerning international judicial assistance with Italy regarding the transmission of evidence. The appellants subsequently withdrew their appeals. The court acknowledged the withdrawal and dismissed the cases, ordering the appellants to bear the costs associated with the proceedings, including a fine for each appeal.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited for the principle that costs are generally borne by the party withdrawing the appeal, considering them as the losing party.
Cited in conjunction with Art. 63 cpv. 1 PA to establish that the withdrawing party is considered the losing party for cost allocation.
Cited for calculating the court fees.
Cited to consider the court fees in determining the final justice fee, even in case of withdrawal.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2010.230 + RR.2010.231
Sentenza del 17 novembre 2010 II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Elena Maffei
Parti
1. A. SA,
2. B. SA in liquidazione,
entrambe rappresentate dall'avv. Raffaele Bernasconi,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Visti:
- i ricorsi presentati il 5 ottobre 2010 da A. SA e B. SA in liquidazione avverso la trasmissione di mezzi di prova ordinata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nella sua decisione di chiusura del 3 settembre 2010, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia;
- la lettera dell'11 novembre 2010 del patrocinatore delle ricorrenti, mediante la quale viene dichiarato il ritiro dei ricorsi.
Considerato:
- che giova innanzitutto rilevare che i ricorsi presentati da A. SA e B. SA in liquidazione sono diretti contro la medesima decisione e presentano un'identità di contenuti e forma;
- che per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2010.230 e RR.2010.231 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A 60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg.);
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta dell'11 novembre 2010 questo Tribunale prende atto del ritiro dei ricorsi;
- che le cause vanno pertanto stralciate dal ruolo;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA;
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 30 lett. b LTPF (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro dei ricorsi non è avvenuta allo stadio iniziale della procedura e pur non avendo ancora cagionato notevoli costi processuali, non si può certo considerare neutrale sotto il profilo delle spese di cancelleria, per cui ne verrà tenuto conto nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopraccitato regolamento.
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le cause RR.2010.230 e RR.2010.231 sono congiunte.
2. Preso atto del ritiro dei ricorsi, le cause vengono stralciate dal ruolo.
3. Tasse di giustizia di fr. 500.-- cadauna sono poste a carico delle ricorrenti.
Tenuto conto dei rispettivi anticipi spese già pervenuti, la cassa del Tribunale penale federale restituirà ad ogni ricorrente un importo di fr. 4'500.--.
Bellinzona, 18 novembre 2010
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Raffaele Bernasconi
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).