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RR.2009.6 • BStGer RR.2009.6 KI-generiert

Appeal dismissed for failure to pay advance court costs in international mutual legal assistance case.

Geschäftsnummer RR.2009.6
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an appeal regarding international mutual legal assistance concerning evidence delivery to Italy because the appellant failed to pay the required advance court costs after being repeatedly warned that failure to do so would result in the appeal not being considered. The court found that the appellant did not meet the procedural requirements for payment of the advance, leading to the inadmissibility of their appeal and the imposition of court fees.

Legislator-Regeste

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Art. 74 AIMP, Art. 63 cpv. 4 prima, Art. 23 PA, Art. 21 cpv. 3 PA, Art. 63 cpv. 1 PA, Art. 84 cpv. 1 LTF; Appeal dismissed for failure to pay advance court costs in international mutual legal assistance case: The court found that the appellant did not meet the procedural requirements for payment of the advance, leading to the inadmissibility of their appeal and the imposition of court fees.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Rechtshilfe Vorschuss Prozessvoraussetzung Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege internationaler Zivilprozess

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 cpv. 1 PA

Used to impose court costs on the unsuccessful appellant.

art. 63 cpv. 4 prima frase PA

Used to require the appellant to pay an advance on costs equivalent to the presumed procedural expenses.

art. 63 cpv. 4 seconda frase PA

Used in conjunction with art. 23 PA to set a deadline for payment of the advance on costs with the threat of non-admission of the appeal.

art. 23 PA

Used in conjunction with art. 63 cpv. 4 PA to set a deadline for payment of the advance on costs with the threat of non-admission of the appeal.

art. 15 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale

Cited in relation to the fixation of the court fee.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2009.6

Sentenza del 2 aprile 2009 II Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Roy Garré e Jean-Luc Bacher, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dall’avv. Manuele Bianchi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti:

- la decisione di chiusura del 22 dicembre 2008 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 14 marzo 2008 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Monza;

- il ricorso del 22 gennaio 2009 interposto da A. SA presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;

- la decisione del 18 febbraio 2009 di questa Corte, mediante la quale veniva respinta la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dalla ricorrente, la quale veniva pedissequamente invitata a versare entro il 2 marzo 2009 un anticipo delle spese di Fr. 4'000.-;

- lo scritto del 26 gennaio 2009, mediante il quale la presente autorità aveva in precedenza invitato la ricorrente a versare, entro il 3 febbraio 2009, un anticipo delle spese di Fr. 4'000.-, avvertendola nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame, il mancato pagamento dell’anticipo delle spese non valendo quale ritiro.

Considerato:

- che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all’art. 23 PA);

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);

- che, nella fattispecie, l’originario invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;

- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel nuovo termine assegnato in seguito alla decisione 18 febbraio 2009;

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che la ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

- che una tassa di giustizia di Fr. 300.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l’art. 15 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale (v. TPF RR.2007.26 del 9 luglio 2007, consid. 9.1, non pubblicato in TPF 2007 70).

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di Fr. 300.- è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 2 aprile 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avvocato Manuele Bianchi

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).