Federal Criminal Court: Appeal Withdrawal in International Judicial Assistance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Criminal Court acknowledged the withdrawal of an appeal concerning a seizure order related to international judicial assistance requested by Italy for fraud. The court noted that the appeal was withdrawn early in the proceedings, resulting in minimal costs. Consequently, the court dismissed the case and ordered the appellants to jointly pay a court fee of CHF 300, considering them the losing party.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso. ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso. ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso. ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso.
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KI-generiertUsed to determine that the withdrawing party is considered the losing party for cost allocation.
Basis for calculating the court fee.
Cited in relation to the calculation of the court fee.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2009.352+353
Sentenza del 19 gennaio 2010 II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Roy Garré e Giuseppe Muschietti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., B.,
entrambi rappresentati dall'avv. Costantino Delogu,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso
Visti:
- il ricorso presentato l'11 dicembre 2009 da A. e B. avverso la misura incidentale di sequestro contenuta nella decisione di entrata in materia e esecuzione del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 30 novembre 2009, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all'Italia in ambito di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 Codice penale italiano);
- la lettera del 28 dicembre 2009 del patrocinatore dei ricorrenti, mediante la quale viene dichiarato il ritiro del ricorso.
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 28 dicembre 2009 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA;
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopraccitato regolamento.
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. Una tassa di giustizia di fr. 300.- è messa a carico dei ricorrenti in solido.
Bellinzona, 19 gennaio 2010
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Costantino Delogu
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).