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RR.2009.352 • BStGer RR.2009.352 KI-generiert

Federal Criminal Court: Appeal Withdrawal in International Judicial Assistance Case

Geschäftsnummer RR.2009.352
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Criminal Court acknowledged the withdrawal of an appeal concerning a seizure order related to international judicial assistance requested by Italy for fraud. The court noted that the appeal was withdrawn early in the proceedings, resulting in minimal costs. Consequently, the court dismissed the case and ordered the appellants to jointly pay a court fee of CHF 300, considering them the losing party.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso. ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso. ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso. ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso.

Schlagwörter

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Reihenfolge der Pfändung Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege konnexe Verfahren Zahlungsbefehl internationale Zuständigkeit Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP
Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso
Art. 643 Codice
avverso la misura incidentale di sequestro contenuta nella decisione di entrata in materia e esecuzione del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 30 novembre 2009, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all'Italia in ambito di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 Codice penale italiano);
Art. 63 cpv. 5 PA
Cited in relation to the calculation of the court fee.
Art. 63 cpv. 1 PA
Used to determine that the withdrawing party is considered the losing party for cost allocation.
Art. 100 cpv. 2 lett. b LTF
art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 cpv. 1 PA

Used to determine that the withdrawing party is considered the losing party for cost allocation.

art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale

Basis for calculating the court fee.

art. 63 cpv. 5 PA

Cited in relation to the calculation of the court fee.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2009.352+353

Sentenza del 19 gennaio 2010 II Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Roy Garré e Giuseppe Muschietti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., B.,

entrambi rappresentati dall'avv. Costantino Delogu,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso

Visti:

- il ricorso presentato l'11 dicembre 2009 da A. e B. avverso la misura incidentale di sequestro contenuta nella decisione di entrata in materia e esecuzione del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 30 novembre 2009, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all'Italia in ambito di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 Codice penale italiano);

- la lettera del 28 dicembre 2009 del patrocinatore dei ricorrenti, mediante la quale viene dichiarato il ritiro del ricorso.

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 28 dicembre 2009 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA;

- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopraccitato regolamento.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.

2. Una tassa di giustizia di fr. 300.- è messa a carico dei ricorrenti in solido.

Bellinzona, 19 gennaio 2010

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Costantino Delogu

- Ministero Pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).

Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).