Federal Criminal Court Upholds Decision on Advance Court Fees in International Judicial Assistance Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves an appeal against a decision on international judicial assistance related to a request from Italy. The Federal Criminal Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fees within the stipulated deadline. The court cited procedural rules requiring appellants to pay such advances and warned that failure to do so would result in the appeal not being considered on its merits. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
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KI-generiertThe losing party must bear the procedural costs incurred.
Used to set the court fee.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2009.322
Sentenza del 17 novembre 2009 II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Elena Maffei
Parti A.,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Visti:
- la decisione di chiusura del 8 settembre 2009 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 27 luglio 2009 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
- il ricorso del 12 ottobre 2009 interposto da A. presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;
- lo scritto del 16 ottobre 2009, mediante il quale la presente autorità invitava il ricorrente a versare, entro il 2 novembre 2009, un anticipo delle spese di Fr. 5'000.-, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame, il mancato pagamento dell’anticipo delle spese non valendo quale ritiro.
Considerato:
- che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;
- che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all’art. 23 PA);
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);
- che, nella fattispecie, l’invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;
- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine assegnato con scritto del 16 ottobre 2009;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di Fr. 300.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l’art. 15 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale (v. TPF RR.2007.26 del 9 luglio 2007, consid. 9.1, non pubblicato in TPF 2007 70).
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di Fr. 300.- è messa a carico del ricorrente.
Bellinzona, il 20 novembre 2009
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- A. (versata agli atti)
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
- Ufficio federale di giustizia,
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).