Criminal Appeal Dismissed for Non-payment of Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed a criminal appeal concerning international judicial assistance to Germany because the appellant failed to pay the required advance court costs. The court cited the relevant procedural rules, emphasizing that failure to pay the advance within the set deadline, even after an extension, results in the appeal not being considered on its merits. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the court costs.
Legislator-Regeste
AmtlichAssistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania. Mancato pagamento dell'anticipo delle spese (art. 63 cpv. 4 PA unitamente agli art. 21 cpv. 3 e 23 PA).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania. Mancato pagamento dell'anticipo delle spese (art. 63 cpv. 4 PA unitamente agli art. 21 cpv. 3 e 23 PA).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania. Mancato pagamento dell'anticipo delle spese (art. 63 cpv. 4 PA unitamente agli art. 21 cpv. 3 e 23 PA).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania. Mancato pagamento dell'anticipo delle spese (art. 63 cpv. 4 PA unitamente agli art. 21 cpv. 3 e 23 PA).
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KI-generiertCited as the basis for demanding an advance payment of costs from the appellant.
Cited in conjunction with Article 63 paragraph 4 PA for setting a deadline for payment and warning of non-admissibility if not paid.
Cited to define when the deadline for payment of an advance is considered met.
Cited as the basis for imposing costs on the unsuccessful appellant.
Cited in relation to the determination of the court fee.
Cited for the imposition of court costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2009.297
Sentenza del 17 novembre 2009 II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Elena Maffei
Parti A., rappresentato dall'avv. Adriano A. Sala,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania
Mancato pagamento dell'anticipo delle spese (art. 63 cpv. 4 PA unitamente agli art. 21 cpv. 3 e 23 PA)
Visti:
- la decisione di chiusura del 18 agosto 2009 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 12 dicembre 2008 presentata dalla Procura pubblica di Coblenza (Germania);
- il ricorso del 18 settembre 2009 interposto da A. presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;
- lo scritto del 21 settembre 2009, mediante il quale la presente autorità invitava il ricorrente a versare, entro il 7 ottobre 2009, un anticipo delle spese di Fr. 5'000.-, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame, il mancato pagamento dell’anticipo delle spese non valendo quale ritiro;
- la proroga del termine fino al 22 ottobre 2009 concessa in data 22 settembre 2009 dalla presente autorità su motivata richiesta del ricorrente.
Considerato:
- che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;
- che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all’art. 23 PA);
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);
- che, nella fattispecie, l’invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;
- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine assegnato all'interessato;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di Fr. 300.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamati gli art. 63 cpv. 5 PA e 15 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale (LTPF; RS 173.71).
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di Fr. 300.- è messa a carico del ricorrente.
Bellinzona, il 20 novembre 2009
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Adriano A. Sala,
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
- Ufficio federale di giustizia,
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).