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RR.2009.20 • BStGer RR.2009.20 KI-generiert

Public Prosecutor's Office withdrawal leads to case dismissal and cost order

Geschäftsnummer RR.2009.20
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed an order to seize and produce documents related to a money laundering investigation in Italy. The Public Prosecutor's Office subsequently revoked the seizure order, effectively withdrawing from the case. The court dismissed the case due to the withdrawal, ruling that the withdrawing party is considered the losing party and must therefore bear the costs and pay an indemnity to the appellant.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)

Schlagwörter

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Schriftstückbeschlagnahme Geldwäschereiuntersuchung Zahlungsbefehl Ausstand des Staatsanwalts Rückzug des Strafantrags Rückzug der Klage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 cpv. 1 PA

Applied to determine that the Public Prosecutor's Office, as the party withdrawing from the proceedings, is considered the losing party for cost allocation purposes.

Art. 64 cpv. 1 PA

Applied to order the Public Prosecutor's Office to pay the opposing party's costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2009.20

Sentenza del 9 aprile 2009 II Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti A., rappresentato dall’Avv. Stefano Ferrari, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia

Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)

La II Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:

che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di sequestro e di edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro;

che con scritto del 17 febbraio 2009 la scrivente autorità ha invitato il ricorrente a versare, entro il 27 febbraio 2009, termine poi prorogato a due riprese su richiesta dell’interessato, l’ultima fino al 24 marzo 2009, un anticipo delle spese di Fr. 2'000.-;

che in data 16 febbraio 2009 il ricorrente ha richiesto al MPC lo sblocco dei conti ad esso intestati oggetto del succitato ordine di sequestro e di edizione;

che con ordine di dissequestro del 19 febbraio 2009, escludendo possibili collegamenti tra i conti intestati ad A. e la fattispecie oggetto della commissione rogatoria italiana, il MPC ha ordinato l’immediato sblocco della relazione bancaria n. 1 intestata all’interessato, revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009;

che tramite la revoca della decisione impugnata il MPC ha di fatto proclamato la propria desistenza dal processo;

che la desistenza di una parte mette termine alla controversia, di modo che la causa deve pertanto essere stralciata dal ruolo;

che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soccombente ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 30 lett. b della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71);

che le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA);

che nessuna spesa procedurale è messa a carico dell’autorità inferiore né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 PA);

che quale parte soccombente il MPC è invece tenuto ad assegnare al ricorrente un’indennità per le spese necessarie e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA);

che, in concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente procedura, viene posta a carico del MPC un’indennità forfettaria (IVA inclusa) di Fr. 500.--, a titolo di spese ripetibili;

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. In seguito alla revoca della decisione impugnata la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Il Ministero Pubblico della Confederazione verserà al ricorrente un importo di Fr. 500.- a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, il 9 aprile 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Stefano Ferrari

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

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Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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