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RR.2009.19 • BStGer RR.2009.19 KI-generiert

Federal Criminal Court Dismisses Appeal Over Seizure Order Due to Non-Payment of Costs

Geschäftsnummer RR.2009.19
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Criminal Court dismissed an appeal concerning a seizure order related to international mutual legal assistance for money laundering proceedings. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance costs within the extended deadlines provided, as mandated by administrative procedure law, and therefore declined to rule on the merits of the case.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)

Schlagwörter

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Reihenfolge der Pfändung Kostenvorschuss Zahlungsbefehl internationale Geldwäscherei konnexe Verfahren Rechtshilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 cpv. 1 PA

Applied because the appellant is unsuccessful and must bear the procedural costs.

art. 1 e 3 del regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale dell’11 febbraio 2004

Used to determine the amount of the court fee.

art. 15 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002

Cited in relation to the determination of court fees.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2009.19

Sentenza del 9 aprile 2009 II Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti A., rappresentato dall’Avv. Stefano Ferrari, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia

Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)

Visti:

- il ricorso presentato il 13 febbraio 2009 da A. presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso l’ordine di sequestro e di edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro;

- lo scritto del 17 febbraio 2009, mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente a versare, entro il 27 febbraio 2009, un anticipo delle spese di Fr. 2'000.-, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame, il mancato pagamento dell’anticipo delle spese non valendo quale ritiro;

- i nuovi termini al 9 marzo 2009, rispettivamente al 24 marzo successivo assegnati, su richiesta dell’interessato, per il versamento dell’anticipo richiesto;

Considerato:

- che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all’art. 23 PA);

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);

- che, nella fattispecie, l’originario invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;

- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nei nuovi termini assegnati in seguito alle richieste di proroga formulate dal ricorrente in data 18 febbraio 2009 e 5 marzo 2009;

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

- che una tassa di giustizia di Fr. 300.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale dell’11 febbraio 2004 (RS 173.711.32), richiamato l’art. 15 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71; v. TPF RR.2007.26 del 9 luglio 2007, consid. 9.1, non pubblicato in TPF 2007 70).

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di Fr. 300.- è messa a carico del ricorrente.

Bellinzona, il 9 aprile 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Stefano Ferrari

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).