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RR.2009.166 • BStGer RR.2009.166 KI-generiert

Federal Criminal Court Denies Correction in Italy Money Laundering Case

Geschäftsnummer RR.2009.166
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Criminal Court denied a request to correct a previous ruling that had dismissed a money laundering assistance case against Italy. The court found that the prosecutor's request did not meet the legal criteria for correction, which require clarity, completeness, and consistency in a judgment. The court reasoned that the prosecutor was essentially criticizing the court's jurisprudence rather than identifying specific errors in the ruling, and therefore, the request was not processed.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.21 del 9 aprile 2009 (art. 129 cpv. 1 LTF richiamato l'art. 31 cpv. 1 LTPF);;Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.21 del 9 aprile 2009 (art. 129 cpv. 1 LTF richiamato l'art. 31 cpv. 1 LTPF);;Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.21 del 9 aprile 2009 (art. 129 cpv. 1 LTF richiamato l'art. 31 cpv. 1 LTPF);;Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.21 del 9 aprile 2009 (art. 129 cpv. 1 LTF richiamato l'art. 31 cpv. 1 LTPF)

Schlagwörter

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Geldwäscherei qualifizierte Geldwäscherei finanzielle Korrekturen strafrechtliches Revisionsverfahren ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung schwerer Mangel des Verfahrens im Ausland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 129 cpv. 1 LTF
The court did not enter into the merits of the rectification request because the conditions for interpreting or rectifying a decision under this article were not met.
Art. 31 cpv. 1 LTPF
1 LTF richiamato l’art. 31 cpv. 1 LTPF)
Art. 1 LTPF
- che la decisione su ricorso del 9 aprile 2009 costituisce altresì una sentenza di un Tribunale (art. 1 LTPF), per cui a garanzia della sicurezza del diritto, simili decisioni non possono essere oggetto di riesame (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, pag.
Art. 31 LTPF
- che tutt’al più si potrebbe ipotizzare una revisione ai sensi dell’art. 31 LTPF in relazione con gli art.
Art. 93 cpv. 2 LTF
Cited to state that no ordinary legal remedy is available against the present decision.
art. 63 cpv. 2 PA
No court costs are levied on the losing party (the public prosecutor) as the request for rectification was made by an authority.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 129 cpv. 1 LTF

The court did not enter into the merits of the rectification request because the conditions for interpreting or rectifying a decision under this article were not met.

art. 63 cpv. 2 PA

No court costs are levied on the losing party (the public prosecutor) as the request for rectification was made by an authority.

art. 93 cpv. 2 LTF

Cited to state that no ordinary legal remedy is available against the present decision.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2009.166

Sentenza del 19 maggio 2009 II Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Richiedente

Oggetto Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia

Domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.21 del 9 aprile 2009 (art. 129 cpv.

1 LTF richiamato l’art. 31 cpv. 1 LTPF)

La II Corte dei reclami penali ritenuto in fatto e considerato in diritto:

- che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di sequestro e di edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro;

- che con ordine di dissequestro del 19 febbraio seguente, escludendo possibili collegamenti tra i conti intestati a A. e la fattispecie oggetto della commissione rogatoria italiana, il MPC ha ordinato l’immediato sblocco della relazione bancaria intestata all’interessato, revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009;

- che con sentenza RR.2009.21 del 9 aprile 2009 la II Corte dei reclami penali ha pertanto stralciato la causa dal ruolo, invitando il MPC, parte soccombente nel procedimento, a versare al ricorrente un importo di Fr. 500.- a titolo di spese ripetibili;

- che in data 29 aprile 2009 il MPC ha inoltrato una domanda di rettifica della succitata sentenza;

- che giusta l’art. 31 cpv. 1 della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71), gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali;

- che le condizioni per l’interpretazione o la rettifica di una decisione poste dall’art. 129 cpv. 1 LTF, il quale prevede che se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo esso interpreta o rettifica la sentenza, non sono adempiute nella fattispecie, né vengono allegate dal MPC;

- che di conseguenza lo scrivente Tribunale non entra nel merito della domanda di rettifica formulata dal MPC;

- che, tenuto conto del fatto che la domanda di rettifica è stata introdotta da un’autorità non vi è ragione di reinterpretarla né come richiesta di riesame né come richiesta di revisione;

- che la decisione su ricorso del 9 aprile 2009 costituisce altresì una sentenza di un Tribunale (art. 1 LTPF), per cui a garanzia della sicurezza del diritto, simili decisioni non possono essere oggetto di riesame (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, pag. 391 N. 1830; TPF RR.2009.49 del 5 marzo 2009);

- che tutt’al più si potrebbe ipotizzare una revisione ai sensi dell’art. 31 LTPF in relazione con gli art. 121-129 LTF (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 162 N. 444; TPF RR.2008.123-124 dell’11 giugno 2008);

- che tuttavia anche qualora si volesse ritenere la domanda in oggetto come una richiesta di revisione, non si dovrebbe entrare nel merito della stessa, in quanto il MPC non si è manifestamente prevalso di alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, ma ha tutt’al più evocato una critica alla giurisprudenza dello scrivente Tribunale;

- che, visto l’esito della procedura, il MPC vale quale parte soccombente, ma che tuttavia nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore, né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]);

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Non si entra nel merito della domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.21 del 9 aprile 2009.

2. Non si prelevano spese processuali.

Bellinzona, il 19 maggio 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione

- Avv. Stefano Ferrari

- Ufficio federale di giustizia Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente sentenza non è dato nessun rimedio giuridico ordinario (v. art. 93 cpv. 2 LTF)