Denial of Rectification Request for Moot Judgment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court denied a request to rectify a prior judgment because the conditions for rectification were not met. The initial judgment had been issued after a request for judicial assistance was rendered moot by the Public Prosecutor's Office releasing seized funds. The court found that the request for rectification did not present any ambiguities, contradictions, or errors in the original judgment, nor did it qualify as a request for review or revision under the relevant legal provisions. Therefore, the court declined to consider the merits of the request and did not award costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 129 cpv. 1 LTF, Art. 31 cpv. 1 LTPF, Art. 1 LTPF, Art. 31 LTPF, Art. 93 cpv. 2 LTF, Art. 63 cpv. 2 PA; Denial of Rectification Request for Moot Judgment: The initial judgment had been issued after a request for judicial assistance was rendered moot by the Public Prosecutor's Office releasing seized funds. The court found that the request for rectification did not present any ambiguities, contradictions, or errors in the original judgment, nor did it qualify as a request for review or revision under the relevant legal provisions. Therefore, the court declined to consider the merits of the request and did not award costs.
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KI-generiertThis provision is cited as the basis for the request for rectification, and the court discusses its conditions for application.
This provision establishes the analogy of LTF articles to decisions of the criminal appeals court.
This provision determines that no procedural costs are levied on the subordinate authority that loses the case.
Cited in the 'Informazione sui rimedi giuridici' section, indicating no ordinary legal remedy is available against this decision.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2009.164
Sentenza del 19 maggio 2009 II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Richiedente
Oggetto Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia
Domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.20 del 9 aprile 2009 (art. 129 cpv.
1 LTF richiamato l’art. 31 cpv. 1 LTPF)
La II Corte dei reclami penali ritenuto in fatto e considerato in diritto:
- che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di sequestro e di edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro;
- che con ordine di dissequestro del 19 febbraio seguente, escludendo possibili collegamenti tra i conti intestati a A. e la fattispecie oggetto della commissione rogatoria italiana, il MPC ha ordinato l’immediato sblocco della relazione bancaria intestata all’interessato, revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009;
- che con sentenza RR.2009.20 del 9 aprile 2009 la II Corte dei reclami penali ha pertanto stralciato la causa dal ruolo, invitando il MPC, parte soccombente nel procedimento, a versare al ricorrente un importo di Fr. 500.- a titolo di spese ripetibili;
- che in data 29 aprile 2009 il MPC ha inoltrato una domanda di rettifica della succitata sentenza;
- che giusta l’art. 31 cpv. 1 della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71), gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali;
- che le condizioni per l’interpretazione o la rettifica di una decisione poste dall’art. 129 cpv. 1 LTF, il quale prevede che se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo esso interpreta o rettifica la sentenza, non sono adempiute nella fattispecie, né vengono allegate dal MPC;
- che di conseguenza lo scrivente Tribunale non entra nel merito della domanda di rettifica formulata dal MPC;
- che, tenuto conto del fatto che la domanda di rettifica è stata introdotta da un’autorità non vi è ragione di reinterpretarla né come richiesta di riesame né come richiesta di revisione;
- che la decisione su ricorso del 9 aprile 2009 costituisce altresì una sentenza di un Tribunale (art. 1 LTPF), per cui a garanzia della sicurezza del diritto, simili decisioni non possono essere oggetto di riesame (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, pag. 391 N. 1830; TPF RR.2009.49 del 5 marzo 2009);
- che tutt’al più si potrebbe ipotizzare una revisione ai sensi dell’art. 31 LTPF in relazione con gli art. 121-129 LTF (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 162 N. 444; TPF RR.2008.123-124 dell’11 giugno 2008);
- che tuttavia anche qualora si volesse ritenere la domanda in oggetto come una richiesta di revisione, non si dovrebbe entrare nel merito della stessa, in quanto il MPC non si è manifestamente prevalso di alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, ma ha tutt’al più evocato una critica alla giurisprudenza dello scrivente Tribunale;
- che, visto l’esito della procedura, il MPC vale quale parte soccombente, ma che tuttavia nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore, né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]);
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Non si entra nel merito della domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei reclami penali RR.2009.20 del 9 aprile 2009.
2. Non si prelevano spese processuali.
Bellinzona, il 19 maggio 2009
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Stefano Ferrari
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente sentenza non è dato nessun rimedio giuridico ordinario (v. art. 93 cpv. 2 LTF)