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RR.2008.282 • BStGer RR.2008.282 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal for Non-Payment of Court Costs

Geschäftsnummer RR.2008.282
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed a decision regarding international judicial assistance in criminal matters, specifically challenging an order for their interrogation in the presence of foreign authorities. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court costs within the stipulated deadline and did not request free legal aid. The court reasoned that according to procedural rules, failure to pay the advance costs or request free legal aid by the deadline results in the appeal not being considered on its merits.

Legislator-Regeste

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Art. 65a AIMP, Art. 65 PA, Art. 63 PA, Art. 80k AIMP, Art. 63 cpv. 4 prima, Art. 23 PA; Inadmissibility of Appeal for Non-Payment of Court Costs: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court costs within the stipulated deadline and did not request free legal aid. The court reasoned that according to procedural rules, failure to pay the advance costs or request free legal aid by the deadline results in the appeal not being considered on its merits.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege Zahlungsbefehl Verfahrenskosten Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 cpv. 4 PA

The court referred to this article when establishing the deadline for payment of the advance on costs and stating that it would not consider the merits if the payment was not made.

Art. 23 PA

The court referred to this article in conjunction with Art. 63 cpv. 4 PA to set the deadline for payment of the advance on costs.

Art. 63 cpv. 1 PA

The court referred to this article to order the unsuccessful party to bear the procedural costs.

Art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF

The court referred to this article for the determination of the court fee.

Art. 93 cpv. 2 LTF

This article is mentioned in the information on legal remedies, indicating that the decision is not subject to appeal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2008.282

Sentenza del 9 dicembre 2008 II Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Andreas Keller, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Curzio Fontana,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP)

Visti:

- la decisione di entrata in materia ed esecuzione del 27 ottobre 2008 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, relativa alla domanda d'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 12 settembre 2008 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cosenza nell’ambito della procedura contro B. per titolo di truffa e falsità in documenti;

- l'ordine contenuto nella decisione summenzionata concernente l'interrogatorio, in presenza dell'autorità rogante, di A. in qualità d'indiziato;

- il ricorso inoltrato da quest'ultimo, il 7 novembre 2008, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro l'ordine in parola;

- lo scritto del 10 novembre 2008, mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente a versare, entro il 21 novembre 2008, un anticipo delle spese di fr. 4'000.-, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame, il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non valendo quale ritiro;

- la lettera del 14 novembre 2008, mediante la quale il ricorrente postula il riesame dell'importo dell'anticipo delle spese, qualificando quest'ultimo di arbitrariamente e volutamente sproporzionato, con scopo puramente defatigatorio;

- lo scritto del 17 novembre 2008, con il quale la presente autorità informava il ricorrente che, intatta la possibilità per lui di chiedere l'assistenza giudiziaria alle condizioni previste all'art. 65 PA, non vi era nessun motivo per ridurre l'anticipo delle spese in questione, il quale era stato fissato in base ai criteri legali e giurisprudenziali in vigore in questo ambito (v. art. 63 PA; art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32; sentenze TPF RR.2008.56 del 17 giugno 2008, consid. 4;

RR.2007.48 del 26 giugno 2007, consid. 5; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5).

Considerato:

- che il ricorso è stato presentato entro il termine di dieci giorni di cui all’art.

80k AIMP;

- che l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 prima frase PA);

- che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);

- che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;

- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine assegnato, né entro detto termine è stata chiesta l'assistenza giudiziaria gratuita;

- che la presente autorità non entra dunque nel merito del ricorso;

- che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

- che una tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del citato Regolamento sulle tasse di giustizia, richiamato l'art. 15 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale (LTPF).

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di fr. 300.- è messa a carico del ricorrente.

Bellinzona, 10 dicembre 2008

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Curzio Fontana

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Questa decisione non è soggetta a ricorso (v. art. 93 cpv. 2 LTF).