Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BV.2025.41 • BStGer BV.2025.41 KI-generiert

Vehicle Purchase Documentation Seizure Appeal Dismissed for Unpaid Costs

Geschäftsnummer BV.2025.41
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed an appeal regarding the seizure of documentation related to vehicle purchases. The appellant failed to pay a required advance on court costs despite being granted a deadline extension. Because the advance was not paid, the court found the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 46 DPA, Art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP, Art. 25 cpv. 4 DPA, Art. 73 LOAP, Art. 62 cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 3 primo; Vehicle Purchase Documentation Seizure Appeal Dismissed for Unpaid Costs: The appellant failed to pay a required advance on court costs despite being granted a deadline extension. Because the advance was not paid, the court found the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the costs of the proceedings.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschlagnahme des Fahrzeugs nicht geleisteter Kostenvorschuss konnexe Verfahren Zahlungsbefehl Motorfahrzeugkosten Warenpapier

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 46 DPA
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
Art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP
art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP);
Art. 25 cpv. 4 DPA
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art.
Art. 73 LOAP
Art. 62 cpv. 1 primo
- che la parte che adisce il Tribunale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 primo periodo LTF);
Art. 62 cpv. 3 primo
art. 62 cpv. 3 primo periodo LTF);
Art. 62 cpv. 3 terzo
- che se l’anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale non entra nel merito dell’istanza (art. 62 cpv. 3 terzo periodo LTF);
Art. 66 cpv. 1 LTF
This provision was used to impose the costs of the proceedings on the appellant due to being unsuccessful.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 62 cpv. 3 LTF

This provision was used to declare the appeal inadmissible because the advance payment for costs was not paid within the extended deadline.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision was used to impose the costs of the proceedings on the appellant due to being unsuccessful.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2025.41 Procedura secondaria: BP.2025.83

Decisione del 4 novembre 2025 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI, Controparte

Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)

Visti:

- la decisione del 9 settembre 2025, con la quale l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC) ha sequestrato svariata documentazione fornita da A. SA riguardante undici veicoli acquistati da società con sede in Germania tra luglio 2024 e marzo 2025 (v. act. 1.1);

- il reclamo del 12 settembre 2025 inoltrato all’UDSC, mediante il quale A. SA ha contestato la decisione di cui sopra, postulandone in sostanza l’annullamento, con restituzione della documentazione (v. act. 1);

- la risposta del 18 settembre 2025, con la quale il Capo a.i. Perseguimento penale dell’UDSC ha chiesto che il gravame venga respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3);

- i due scritti del 19 settembre 2025, con i quali questa Corte ha invitato la reclamante a versare, entro il 2 ottobre 2025, un anticipo delle spese di fr. 2'000.– (v. act. 4) e a presentare la replica al reclamo (v. act. 5);

- la replica del 1° ottobre 2025, mediante la quale A. SA ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act.6);

- lo scritto del 10 ottobre 2025, con il quale questa Corte ha fissato un ultimo termine (suppletorio) al 23 ottobre 2025 per versare l’anticipo delle spese richiesto (v. act. 7).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami a lei sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);

- che in questo ambito la procedura è retta innanzitutto dalla DPA (v. art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP);

- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3);

- che la parte che adisce il Tribunale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 primo periodo LTF);

- che il giudice dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo (v. art. 62 cpv. 3 primo periodo LTF);

- che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 secondo periodo LTF);

- che se l’anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale non entra nel merito dell’istanza (art. 62 cpv. 3 terzo periodo LTF);

- che, in concreto, la reclamante non ha ritirato l’invio del 10 ottobre 2025 (v. act.

9), ragione per cui esso è da considerarsi notificato il settimo giorno di giacenza (v. sentenza del Tribunale federale 6B_474/2021 del 18 agosto 2022 consid.

2.3);

- che essa non ha versato l’anticipo delle spese richiesto (v. act. 10);

- che non avendo la reclamante dato seguito all’invito del 10 ottobre 2025, il gravame deve essere dichiarato inammissibile;

- che le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 500.– a carico della reclamante (v. art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le spese di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante.

Bellinzona, 4 novembre 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- A. SA

- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più

tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto

di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).