Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BV.2023.1 • BStGer BV.2023.1 KI-generiert

Car seizure case dismissed for non-payment of advance costs

Geschäftsnummer BV.2023.1
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court declared a complaint inadmissible because the complainant failed to pay the required advance costs after being granted an extension. The case involved the seizure of a car suspected of being used in drug-related activity, but the court's decision was based solely on the procedural failure to pay the fees, not the merits of the seizure itself.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 46 DPA, Art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP, Art. 25 cpv. 4 DPA, Art. 73 LOAP, Art. 62 cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 3 primo; Car seizure case dismissed for non-payment of advance costs: The case involved the seizure of a car suspected of being used in drug-related activity, but the court's decision was based solely on the procedural failure to pay the fees, not the merits of the seizure itself.

Schlagwörter

KI-generiert
Kostenvorschussleistung Beschlagnahme des Fahrzeugs Verfahrenskosten Pfändungsbetrug ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung Unterhaltsausstände

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 62 cpv. 3 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the advance payment of costs was not paid even after the supplementary deadline.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to assign the costs of the proceedings to the appellant due to being unsuccessful.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2023.1

Decisione del 14 febbraio 2023 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Felix Ulrich, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentata dall'avv. Monica Gnesi,

Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI, Controparte

Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)

Visti:

- la decisione del 28 novembre 2022, con la quale l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), susseguentemente ad un controllo effettuato in dogana il 21 luglio 2022 che ha permesso di trovare dei nascondigli con tracce di cocaina, ha sequestrato l’autovettura Renault Modus targata n. 1, n. di telaio 2, di cui A. è detentrice (v. act. 2.6);

- il reclamo del 15 dicembre 2022 inoltrato all’UDSC, mediante il quale A. ha contestato la decisione di cui sopra, postulando il dissequestro della sua vettura (v.

act. 1);

- la risposta del 30 dicembre 2022, con la quale il Sost. Vicedirettore dell’UDSC ha chiesto, principalmente, la non entrata nel merito del gravame e, in via sussidiaria, la reiezione dello stesso (v. act. 2);

- gli inviti del 2 gennaio 2023 di questa Corte ad A. a versare un anticipo delle spese di fr. 2'000.– e a inoltrare una replica entro il 16 gennaio 2023 (v. act. 3 e 4);

- la replica del 13 gennaio 2023, con la quale la reclamante si è riconfermata nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 5);

- lo scritto del 20 gennaio 2023, con il quale questa Corte ha fissato un ultimo termine (suppletorio) al 2 febbraio 2023 per versare l’anticipo delle spese in questione (v. act. 6).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami a lei sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);

- che in questo ambito la procedura è retta innanzitutto dal DPA (v. art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP);

- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3);

- che la parte che adisce il Tribunale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 primo periodo LTF);

- che il giudice dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo (v. art. 62 cpv. 3 primo periodo LTF);

- che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 secondo periodo LTF);

- che se l’anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale non entra nel merito dell’istanza (v. art. 62 cpv. 3 terzo periodo LTF);

- che, in concreto, la reclamante non ha versato l’anticipo delle spese richiesto (v. act. 7);

- che non avendo la reclamante dato seguito all’invito del 20 gennaio 2023, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile;

- che le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 200.– a carico della reclamante (v. art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le spese di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

Bellinzona, 14 febbraio 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Monica Gnesi

- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più

tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto

di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).