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BV.2021.37 • BStGer BV.2021.37 KI-generiert

Applicant Withdraws Appeal, Ordered to Pay Costs

Geschäftsnummer BV.2021.37
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The applicant appealed an order to seize assets and documents issued by the Federal Administration of Contributions. However, the applicant subsequently withdrew their appeal. The court acknowledged the withdrawal and dismissed the case. As the appeal was withdrawn, the applicant was deemed the losing party and was ordered to pay court costs of CHF 200, as the withdrawal occurred early in the proceedings, minimizing actual costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Sequestro (art. 46 DPA); ritiro del reclamo;;Sequestro (art. 46 DPA); ritiro del reclamo;;Sequestro (art. 46 DPA); ritiro del reclamo;;Sequestro (art. 46 DPA); ritiro del reclamo

Schlagwörter

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Rückzugsfiktion Zahlungsbefehl Kostenvorschuss Umzugskosten Parteientschädigung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 cpv. 1 LTF

Applied to assign costs to the appellant who withdrew the appeal, considering them the losing party.

art. 79 e 100 cpv. 1 LTF

Cited to inform about the appealability of the decision to the Federal Tribunal.

art. 48 cpv. 1 LTF

Cited to inform about the submission deadline for written appeals to the Federal Tribunal.

art. 48 cpv. 2 LTF

Cited to define the timeliness of electronic submissions to the Federal Tribunal.

art. 90 e segg. LTF

Cited to inform about the general procedure for appeals to the Federal Tribunal.

art. 103 LTF

Cited to explain that an appeal does not suspend the execution of the decision unless ordered otherwise.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2021.37 Procedura secondaria: BP.2021.102

Decisione del 16 dicembre 2021 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentata dall'avv. Luigi Mattei,

Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)

Ritiro del reclamo

Visti:

- il gravame presentato in data 6 dicembre 2021 da A. avverso l’ordinanza di sequestro di valori e dei documenti del 29 novembre 2021 della Divisione affari penali e inchieste dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito:

AFC) emanata nell’ambito di un procedimento penale amministrativo (GKASU 4206-4209) da essa condotto (v. act. 1);

- la risposta dell’AFC del 10 dicembre 2021 (v. act. 1.2);

- lo scritto del 14 dicembre 2021 del patrocinatore della reclamante con il quale viene dichiarato il ritiro del reclamo (v. act. 5).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 14 dicembre 2021 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);

- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del sopraccitato regolamento, motivo per cui essa va fissata al minimo di fr. 200.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 20 dicembre 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Luigi Mattei

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più

tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto

di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).