Access to Tax Investigation Documents vs. Tax Secrecy
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court considered a request for access to documents related to a tax investigation. The applicants sought full access to documents submitted by the tax administration, while the administration argued for limited access due to investigative and tax secrecy. The court ruled that while some documents could be withheld to protect third-party tax secrecy, the administration's general claims of investigative hindrance were insufficient. The court decided to grant access to some documents, return others, and file one document for the court's review only, balancing the applicants' right to be heard with the need to protect sensitive information.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 25 cpv. 3 DPA, Art. 186 LIFD, Art. 191 cpv. 1 LIFD, Art. 67 cpv. 1 LIP, Art. 190 cpv. 1 LFID, Art. 26 cpv. 1 DPA; Access to Tax Investigation Documents vs. Tax Secrecy: The applicants sought full access to documents submitted by the tax administration, while the administration argued for limited access due to investigative and tax secrecy. The court ruled that while some documents could be withheld to protect third-party tax secrecy, the administration's general claims of investigative hindrance were insufficient. The court decided to grant access to some documents, return others, and file one document for the court's review only, balancing the applicants' right to be heard with the need to protect sensitive information.
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KI-generiertUsed to decide on the applicants' request for access to confidential documents in the file.
Cited as potentially justifying limitations on access to tax documentation due to important private interests of third parties.
Establishes the competence of the Criminal Appeals Court to rule on appeals against coercive measures and related actions or omissions.
Defines who has the right to appeal, namely anyone affected by the contested action and having a protectable interest in its annulment or modification.
Specifies the formal requirements for filing an appeal, including written submission, conclusions, and a brief justification within three days of becoming aware of the action or receiving notification of the decision.
Indicates the authority to whom an appeal must be submitted if the contested measure does not emanate from the director or head of the administration in question.
Details the procedure for transmitting an appeal to the Criminal Appeals Court if the administration does not rectify the action or remedy the omission in accordance with the proposed conclusions.
Governs the procedures for infringements of these articles, with the DPA applying in particular.
States that the DPA is also applicable to the prosecution of infringements of the federal law on withholding tax.
Identifies the Federal Tax Administration as the administrative authority responsible for investigations under the Federal Direct Tax Law.
Identifies the Federal Tax Administration as the administrative authority responsible for investigations under the Federal Law on Withholding Tax.
The appeal was declared inadmissible because it was directed against an interlocutory decision.
Provisions for costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’inc arto: BV.2020.33-34
Decisione incidentale del 19 ottobre 2020 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. SA,
B. SA, entrambi rappresentati dall'avv. Luca Trisconi,
Reclamanti
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI,
Controparte
Oggetto Accesso agli atti (art. 25 cpv. 3 DPA)
Fatti:
A. In data 6 marzo 2015, il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) a condurre un’inchiesta fiscale speciale ai sensi degli art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di C. SA, D. SA, E., F. e G., per sospetto di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta sull’utile (art. 175 e 176 LFID)
nonché per frode fiscale (art. 186 LIFD), riferibili agli anni dal 2008 al 2014. Parallelamente l’AFC conduce un’inchiesta penale amministrativa nei confronti di E., F.
e G. per sospetto di truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), eventualmente di sottrazione d'imposta preventiva giusta l'art. 61 lett. a della legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), nell’ambito della gestione delle società C. SA e D. SA nei periodi dal 2008 al 2014 (v. act. 2.2).
B. Il 14 agosto 2020, la DAPI ha ordinato il sequestro di un credito di fr. 900'000.– vantato da A. SA nei confronti di Immobiliare B. SA, iscritto a bilancio, relativo al finanziamento dei terreni particelle 1 e 2 RFD Z., nonché il conto “clienti Z.” presso la banca H. numero 3, intestato al notaio Luca Trisconi (v. act. 1.1).
C. Con reclamo del 20 agosto 2020, A. SA e B. SA sono insorte contro il summenzionato sequestro dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento (v. act. 1).
D. Il 26 agosto 2020, il direttore dell'AFC ha trasmesso alla presente Corte il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendo di respingere il gravame, nella misura della sua ricevibilità (v. act. 2). Egli ha parimenti trasmesso diversi allegati, tra i quali cinque (allegati da A a E) ad esclusiva attenzione della Corte, a protezione del segreto d’inchiesta e del segreto fiscale (v. art. 25 cpv. 3 DPA).
E. Con scritto del 3 settembre 2020, le reclamanti, oltre a chiedere una proroga per l’inoltro della loro replica, hanno postulato l’accesso completo agli atti forniti dall’AFC con le loro osservazioni del 26 agosto 2020, compresi quindi gli allegati da A a E (v. act. 5).
F. Interpellata all’uopo da questa Corte, l’AFC, con scritto del 17 settembre, trasmesso alle reclamanti per presa di posizione (v. act. 11), ha inoltrato una copia
dell’allegato D, oscurato in alcune sue parti, da mettere a disposizione delle reclamanti, ribadendo la sua volontà di non permettere l’accesso alle predette agli altri documenti (v. act. 9).
G. Con replica del 30 settembre 2020, trasmessa per conoscenza all’AFC (v. act. 14), le reclamanti hanno confermato sia la loro richiesta d’accesso completa agli atti, compresi quindi gli allegati da A a E alla presa di posizione del 26 agosto 2020, sia le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 13).
Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure per infrazione agli art. 190 e segg. LIFD sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 191 cpv. 1 LIFD), in particolare dagli art. 19-50 DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile la DPA (art. 67 cpv. 1 LIP). L'autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta è l'AFC (art. 190 cpv. 1 LFID e art. 67 cpv.
1 LIP).
1.2 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett.
b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).
1.3 La Corte dei reclami penali è competente per statuire sul gravame interposto tempestivamente dalle reclamanti. Le altre condizioni d’ammissibilità del reclamo verranno esaminate nell’ambito della decisione che metterà fine alla presente procedura. A questo stadio, occorre pronunciarsi in via incidentale sulla richiesta formulata dalle reclamanti di accedere agli allegati da A a E alle osservazioni dell’AFC del 26 agosto 2020.
2. Con le proprie osservazioni del 26 agosto 2020 l’AFC ha presentato diversi allegati, tra i quali dei documenti confidenziali (allegati da A a E). Essa ha specificato che tali documenti avrebbero potuto essere visionati unicamente dalla Corte dei reclami penali conformemente all’art. 25 cpv. 3 DPA, ad esclusione quindi delle reclamanti (v. act. 2, pag. 3).
2.1 Qualora la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente (art. 25 cpv. 3 DPA). La Corte dei reclami penali non considera il semplice interesse dell’amministrazione al mantenimento del segreto su determinate informazioni alla stregua di un importante interesse pubblico. La valutazione dell’importanza dell’interesse in gioco non è fissata dall’amministrazione, ma dall’istanza giudiziaria di controllo. La formulazione di cui all’art. 25 cpv. 3 DPA è imperativa.
La Corte dei reclami penali nega l’accesso agli atti alla persona interessata solo quando la fattispecie corrisponde alle condizioni poste dalla normativa legale (decisione del Tribunale penale federale BV.2009.30 del 15 dicembre 2009 consid.
2.2; LEONOVA, Commentario basilese, 2020, n. 17 e seg. ad art. 25 DPA; HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], 1998, pag. 74 con riferimenti).
Secondo la prassi della Corte dei reclami penali, gli atti che non possono essere visionati da una parte ma su cui l’amministrazione intende fondarsi devono essere trasmessi al tribunale unitamente ad un riassunto del contenuto dei medesimi, così che la parte interessata abbia la possibilità di prendere posizione al riguardo (decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5 con riferimenti; LEONOVA, op. cit., n. 19 ad art. 25 DPA).
2.2 Chiedendo di limitare l’uso dei documenti confidenziali alla sola Corte dei reclami penali, l’AFC mira a salvaguardare il segreto d’inchiesta e il segreto fiscale nei confronti degli imputati (v. act. 2, pag. 3). Il generico riferimento al rischio di intralcio dell’inchiesta penale fiscale non è tuttavia sufficiente a giustificare una limitazione dei diritti dei reclamanti all’accesso agli atti giusta l’art. 25 cpv. 3 DPA. La Corte dei reclami penali riconosce invece nel segreto fiscale (v. art. 110 LFID oppure art. 37 LIP) importanti interessi privati di terzi, che potrebbero giustificare una limitazione
del diritto di accesso a documentazione fiscale (v. decisioni del Tribunale penale federale BV.2018.11 del 5 dicembre 2018 consid. 3; BV.2018.9 e BV.2018.10 del
13 settembre 2018 consid. 4.4; BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5; LEO- NOVA, op. cit., n. 18 ad art. 25 DPA).
2.3 Nelle sue osservazioni del 26 agosto 2020, l’AFC ha sostanziato i sospetti di reato a carico degli indagati facendo anche riferimento ai documenti confidenziali. Invitata a prendere posizione sulla richiesta d’accesso integrale delle reclamanti ai documenti confidenziali, la predetta autorità ha ribadito la sua posizione, ossia che, nella misura in cui i documenti in questione riguardano gli indagati e non le reclamanti, considerate terzi e non parti alla procedura, l’accesso agli allegati A, B, C ed E deve essere negato, in quanto lesivo dei segreti fiscale e d’inchiesta (v. act. 9, pag. 1 e seg.). Per quanto attiene all’allegato D, nella misura in cui contenente anche informazioni riguardanti A. SA, esso può essere messo a disposizione delle reclamanti nella versione parzialmente oscurata trasmessa dall’AFC (v. act. 9.1).
Ora, a parte l’allegato E, il cui contenuto è stato sufficientemente descritto dall’AFC (v. act. 2, pag. 6), e l’allegato D, che è stato messo a disposizione delle reclamanti in versione anonimizzata, ma che permette di comprenderne l’essenza, gli altri documenti, ossia gli allegati A, B e C non sono stati riassunti, o lo sono stati in maniera insufficiente e non conforme alle esigenze fissate dalla giurisprudenza (v. supra consid. 2.1), ciò che non ha permesso alle reclamanti di esercitare correttamente il loro diritto di essere sentite. Con la loro replica del 30 settembre 2020, le insorgenti hanno tuttavia inoltrato una dichiarazione del 29 settembre 2020, con la quale G. ha affermato di essere l’unico azionista delle reclamanti e di non avere “nulla in contrario a che documentazione fiscale sua personale sia resa nota alle due società e, viceversa che documentazione riservata delle due società sia messa a sua personale conoscenza. D’altronde, l’inchiesta avviata nei suoi confronti dall’Amministrazione federale delle contribuzioni si riferisce tra l’altro anche ad asserite irregolarità (qui recisamente contestate) nella gestione contabile di dette Aziende” (act. 13.1).
2.4 Visto quanto precede e che gli allegati A (Rapporto d’inchiesta speciale del 10 dicembre 2019 secondo gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti di G. e D (Lettera d’informazione del 25 giugno 2015 sul sequestro dei beni patrimoniali di G. con allegata la decisione di sequestro del 17 marzo 2015 nei confronti di G.) riguardano esclusivamente G., contrariamente agli allegati B e C, che toccano anche altre persone indagate, questa Corte, tenuto anche conto del generico riferimento dell’AFC al segreto istruttorio e del fatto che le inchieste sono ormai concluse (v. act. 2, pag. 2), decide di mettere a disposizione delle reclamanti gli allegati A e
D. L’allegato E, per il quale la summenzionata prassi di questa Corte è stata rispet-
tata, è messo agli atti della presente procedura, ma non a disposizione delle reclamanti. Gli allegati B e C, per i quali detta prassi non è stata ossequiata, non sono ammessi nell’incarto e vanno quindi restituiti all’AFC.
2.5 In definitiva, la richiesta dell’AFC di non mettere a disposizione delle reclamanti gli allegati da A a E è parzialmente accolta ai sensi del precedente considerando.
3. Le spese della presente decisione seguono quelle della procedura principale.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni di non mettere a disposizione delle reclamanti gli allegati da A a E è parzialmente accolta. Gli allegati B e C sono restituiti all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Gli allegati A, D ed E sono messi agli atti dell’incarto ai sensi dei considerandi.
2. Le spese della presente decisione seguono quelle della procedura principale.
Bellinzona, 19 ottobre 2020
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Luca Trisconi
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.