Withdrawal of Appeal Leads to Reduced Court Fee
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party appealed a decision that deemed their complaint inadmissible regarding the consolidation of a customs criminal investigation with a cantonal public prosecutor's proceeding. The appellate court received the appeal and requested an advance payment for costs. The appellant subsequently withdrew their appeal. The court acknowledged the withdrawal, struck the case from the record, and, applying analogous provisions for cost allocation in cases of withdrawal, ordered the appellant to pay a reduced court fee due to the early stage of the proceedings and minimal costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 25 cpv. 4 DPA, Art. 73 LOAP, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 66 LTF, Art. 103 LTF; Withdrawal of Appeal Leads to Reduced Court Fee: The appellate court received the appeal and requested an advance payment for costs. The appellant subsequently withdrew their appeal. The court acknowledged the withdrawal, struck the case from the record, and, applying analogous provisions for cost allocation in cases of withdrawal, ordered the appellant to pay a reduced court fee due to the early stage of the proceedings and minimal costs incurred.
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KI-generiertApplied to charge the costs to the appellant who withdrew the appeal, considering them as the losing party.
Determined the basis for the costs of the appeal procedure before the Federal Criminal Court of Appeal.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BV.2019.18
Decisione del 16 aprile 2019 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Fulvio Pezzati, Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE, Controparte
Oggetto Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)
Ritiro del reclamo
Visti:
- il gravame presentato in data 25 marzo 2019 da A. avverso la decisione
21 marzo 2019 della Direzione generale delle dogane con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo contro il rigetto della richiesta di unire l’inchiesta penale doganale al procedimento aperto presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino pronunciato dalla Sezione antifrode doganale di Lugano (v. act. 1 e 1.1);
- la missiva 26 marzo 2019 di questa Corte al reclamante con la richiesta di effettuare il versamento di un anticipo spese di fr. 2'000.– entro l’8 aprile 2019 (v. act. 2);
- lo scritto del 9 aprile 2019 del patrocinatore del reclamante con il quale viene dichiarato il ritiro del reclamo (v. act. 3).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 9 aprile 2019 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/W URZBURGER/
FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz. 2014, n. 46 ad art. 66 LTF).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 16 aprile 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Fulvio Pezzati
- Amministrazione federale delle dogane
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).